Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

GARE ED ESECUZIONI - Se i requisiti tecnici vengono richiesti “identici” e non solo “analoghi” all'oggetto di gara

13/06/2014

Cons.Stato, III°, 6/6/2014, n. 2888
(news pubblicata su Appalti&Sanità del 10/06/2014)

Una centrale di committenza regionale indice gara per la scelta del servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del proprio sistema informatico e, nell'assegnare i punteggi relativi al possesso dei requisiti tecnici, richiede “almeno due esperienze specifiche sulla piattaforma applicativa proposta” nonché “una partecipazione diretta ad un progetto per una ASL/AO o una centrale di acquisti pubblica”.
La 2° classificata impugna l'esito della gara, ritenendo che la centrale di committenza non abbia correttamente valutato le offerte tecniche, in quanto
a) non avrebbe tenuto conto delle referenze di alcuni suoi progettisti/programmatori poichè “dipendenti” di alcune mandanti - per cui, in tal caso, l'esperienza maturata non “valeva”:
b) non avrebbe dimostrato, relativamente alla “partecipazione diretta” ad un progetto, l'acquisizione dell'esperienza pregressa relativa ad una piattaforma identica a quella offerta in gara.
Il TAR Napoli accoglie il ricorso, la centrale di committenza regionale propone appello ed il Consiglio di Stato da ragione a quest'ultima, confermando quindi la correttezza delle valutazioni tecniche.
In buona sostanza il giudice d'appello ha ritenuto corretta la richiesta di dimostrazione dell'esperienza maturata solo su piattaforme tecnologiche di altre Amministrazioni “identiche” a quella che ha indetto la gara, non reputando sufficienti quella acquisita su piattaforme generiche, in quanto la “verticalizzazione” dell'esperienza sarebbe giustificata dal contenuto specialistico del settore oggetto di gara.
Di conseguenza deve ritenersi corretta la richiesta di requisiti di ordine tecnico “identici” - e non solo “analoghi” - a quelli oggetto della gara; d'altro canto è pur vero che il Legislatore, mentre all'art. 41 D.Lgs. n. 163/2006 ha ritenuto necessario precisare che i requisiti economici devono essere relativi al settore “oggetto della gara” (Dlgs. n. 152/2008, non ha ritenuto di precisare altrettanto anche per i requisiti tecnici (art. 42 D.Lgs. n. 163/2006).