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GARE D'APPALTO - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

15/11/2007

Requisiti soggettivi per la partecipazione alle gare (art. 38 D.Lgs.n. 163/06)

Relativamente alla questione della rilevanza delle pregresse attivita delittuose svolte dai Legali Rappresentanti e/o dai Direttori Tecnici delle societa per la facolta della loro partecipazione alle pubbliche gare si segnalano tre interessanti pronunce giurisprudenziali, la prima delle quali (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I°, 3/9/2007, n. 559) precisa come la ratio dell'art. 38 D.Lgs. n. 163/06 sia quella di garantire l'affidabilita morale dei soggetti che aspirano a diventare contraenti della Pubblica Amministrazione, ragion per cui alla concorrente che si e dissociata prontamente dal proprio infedele rappresentante, addirittura con un'azione di responsabilita, deve obbligatoriamente essere concessa la facolta di continuare a partecipare alle pubbliche gare, non sussistendo alcun ostacolo legale che impedisca di considerare tale societa totalmente emendata da qualunque pecca sulla propria moralita professionale. Detta sentenza precisa poi come non possa configurarsi in capo alle societa concorrenti uno specifico onere di vigilanza preventiva nei confronti dei propri Amministratori e Direttori Tecnici e dunque un comportamento colposo per non aver esercitato detta vigilanza in caso di successiva verifica di reati a questi imputabili in quanto il D.P.R. n. 313/02 (Testo unico sulle disposizioni in materia di casellario giudiziale) stabilisce che, di regola, i certificati penali vengano rilasciati ai privati privi di una serie d'iscrizioni (condanne per reati per cui si e goduto della cd. non menzione, provvedimenti ex art. 445 c.p. ecc.), mentre solo all'Autorita Giudiziaria ed alle Pubbliche Amministrazioni e consentito l'accesso al casellario giudiziale nella sua integralita e completezza, risultando consentita al diretto interessato la sola visione. Tutto cio significa che una societa non puo in alcun modo esser ritenuta responsabile per non aver avuto precedente conoscenza di un condanna subita dal suo Legale Rappresentante (o dal Direttore Tecnico), in quanto detta concorrente non aveva ne la facolta di farne diretta richiesta al casellario giudiziale ne - con riguardo al complesso dei diritti-doveri che caratterizzano il rapporto di lavoro, puo ritenersi legittimamente accettabile e sindacalmente compatibile che - tale richiesta potesse venir rivolta direttamente al dipendente, che quindi subira una causa da parte del suo datore di lavoro per omessa (o falsa) dichiarazione in merito all'effettivo stato del proprio casellario giudiziale, senza che tale circostanza possa tuttavia legittimamente inficiare la partecipazione a carico della societa stessa. A proposito poi della dimostrazione degli idonei atti o misure di completa dissociazione posti in essere dalle societa nei confronti dei propri Legali Rappresentanti o Direttori Tecnici - di cui parla l'art. 75, lett c) del Codice dei contratti pubblici - e intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato V° 11/9/2007, n. 4804 che stabilisce come detta dissociazione, non trattandosi di un istituto giuridico codificato, possa aver luogo in svariate forme ma cio che risulta rilevante nonche essenziale per consentire la legittima prosecuzione partecipativa della societa stessa alle pubbliche gare e che detta dissociazione risulti esistente, univoca e completa e, dunque, non fittizia ne meramente formale (semplice lettera di contestazione, semplice richiesta di danni ecc.). Infine, per quanto concerne i soggetti su cui dette verifiche di moralita devono essere svolte, l'art. 38 D.Lgs.n. 163/06 restringe tali adempimenti (T.A.R. Campania, Napoli, I° 11/9/2007, n. 7495) ai soli amministratori muniti di potere di rappresentanza, risultando di conseguenza illegittima una lex specialis che indiscriminatamente estenda tale obbligo a tutti i soggetti dotati di procura speciale (ancorche risultante dal certificato della Camera di Commercio).