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FORNITURE IDENTICHE: l'indizione di una procedura per l'acquisto di toner “originali” e la legittimita della mancanza dell'espressione “o equivalente” nell'oggetto di gara

12/02/2013

Consiglio Stato, VI°, 29/1/2013, n. 537

La Banca d'Italia ha indetto una procedura in cui ha espressamente previsto come oggetto di gara esclusivamente dei “toner originali”, senza quindi prevedere alcuna possibilità d'acquisto dei cd. toner “rigenerati” né, tantomeno, di cartucce compatibili e, di conseguenza, non inserendo nella definizione dell'oggetto l'espressione “o equivalente” (prevista obbligatoriamente dall'art. 68, comma 13° Dlg.n. 163/2006). Detta gara è stata impugnata e la Banca d'Italia si è difesa argomentando come, in ragione del vincolo contrattuale che la legava all'impresa fornitrice delle stampanti – che prevedeva la decadenza dalla garanzia nel caso di malfunzionamento delle macchine causato dall'impiego di prodotti non originali – il rischio di perdere detta copertura non poteva in alcun modo essere “compensata” dalle eventuali garanzie che avrebbero potuto offrire i produttori di toner “non originali” nell'eventualità in cui si fossero aggiudicati la gara. Alla luce di detta argomentazione il Consiglio di Stato ha dato così ragione alla Banca d'Italia, in quanto la restrizione dell'oggetto della fornitura risulta ragionevolmente giustificata e motivata in forza della sua particolare “natura” ed utilizzo che, andando installati detti toner su stampanti che devono necessariamente utilizzare prodotti “originali”, per questo stesso motivo potevano legittimamente derogare alla disposizione dell'art. 68, comma 13° del Codice appalti.