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Fondi sanitari e casse malattia sotto sottoposte alla disciplina delle pratiche commerciali sleali
Sentenza Corte di Giustizia 03/10/2013, n. C-59/12
Un organismo di diritto pubblico che gestisce una cassa malattia può essere sanzionato per pratiche commerciali sleali?
Secondo la Corte di Giustizia sopra richiamata la risposta deve essere positiva.
Il caso è semplice.
La BKK è la cassa malattia aziendale della compagnia petrolifera Mobil Oil.
Tale cassa malattia pubblicava sul suo sito web la seguente comunicazione
“Chi lascia adesso [la BKK], si vincola alla nuova cassa [malattia del regime legale] per i 18 mesi successivi. Così facendo, Lei si perde le interessanti offerte che [la BKK] intende offrire il prossimo anno ed è possibile che alla fine Lei incorra in un ulteriore pagamento, qualora alla nuova cassa non sia sufficiente il denaro versato e pertanto riscuota un contributo supplementare”.
L’autorità di controllo sulla concorrenza tedesco reputava tali informazioni ingannevoli in quanto la BKK avrebbe, infatti, omesso di indicare che, in caso di riscossione di un contributo supplementare, la legge tedesca accorda agli assicurati un diritto di recesso speciale.
La controversia finiva avanti alla Corte di Giustizia.
La BKK si difendeva sostenendo che la disciplina delle pratiche commerciali non trova applicazione per gli enti pubblici.
Di diverso avviso la Corte di Giustizia la quale afferma che tale organismo, nonostante il suo carattere pubblico e la sua missione di interesse generale, deve essere considerato un “professionista” ai sensi della direttiva 2005/29/CE: come tale, nei suoi confronti trova applicazione il divieto di pratiche commerciali sleali.
Difatti, spiegano i giudici europei, la direttiva non esclude espressamente tali organismi dalla sua sfera di applicazione.
Inoltre, lo scopo della direttiva di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali e, in particolare, contro la pubblicità ingannevole impone che questa tutela sia garantita indipendentemente dal carattere pubblico o privato dell’organismo in questione e dalla specifica missione che esso persegue.