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Firma digitaIe nella domanda di partecipazione alla gara di appalto: è un "formalismo" davvero intoccabile?

26/07/2018

TAR Calabria, 29/06/2018, n. 1291

Una società produttrice di dispositivi medici veniva esclusa dalla procedura di gara in quanto aveva inviato documentazione alla Stazione Appaltante priva di firma digitale così come prescritto nel disciplinare di gara.

Nello specifico la Stazione Appaltante attivava un soccorso istruttorio qualificando come elemento essenziale del DGUE l’indicazione del CIG e del numero contratto relativi alle precedenti forniture pubbliche, disponendo che la concorrente inviasse le informazioni mancanti nelle modalità, appunto, stabilite dal disciplinare di gara (il quale prevedeva l’invio a mezzo formato elettronico recante firma digitale).

La concorrente, invece, rendeva i dati mancanti a mezzo una dichiarazione cartacea sottoscritta e poi scansionata e trasformata in documento elettronico (formato “pdf”), allegando altresì il documento di identità del sottoscrittore.

Occorre subito dire che il T.A.R. adìto ha dato torto alla Amministrazione appaltante ritenendo l’esclusione del tutto illegittima: vediamo il perché.

Occorre innanzitutto affermare che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo, con l’evidente funzione di garantire l’autenticità e la validità dell’atto di provenienza.

Nel caso di specie il documento cartaceo privo di firma digitale, conclude il Tribunale, sarebbe in verità stato redatto in “forma analogica” ma comunque sottoscritto (oltre che munito di copia del documento di identità). 

Seppure quanto inviato non fosse “conforme” al dettato del disciplinare, è vero però che lo era secondo le previsioni di cui agli artt. 38 D.P.R. 445/2000 (norme in materia di autocertificazione) e 65 D.Lgs 82/2005 (Codice della Amministrazione Digitale). Quest’ultima norma, in particolare, prevede che per l’inoltro telematico alle P.A. delle dichiarazioni in alternativa alla firma digitale esse debbano essere sottoscritte e munite di documento di identità.

Il Tribunale adìto, pertanto, fa discendere dal combinato disposto delle norme su citate la legittimità dell’invio da parte del concorrente, facendo altresì notare come lo stesso invio fosse avvenuto per il tramite della piattaforma SISGAP alla quale la concorrente era regolarmente registrata. E proprio tale ultimo elemento poteva far propendere in ordine alla certezza circa la provenienza ed il contenuto della integrazione documentale.

Da questi elementi deduceva il Tribunale adìto che la determinazione espulsiva risultava caratterizzata da un inutile formalismo del tutto distonico rispetto agli ultimi orientamenti giurisprudenziali orientati a preservare la partecipazione in un’ottica maggiormente sostanzialistica piuttosto che formalistica.