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Fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie: i nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

13/03/2019

Nonostante siano ormai passati tre mesi dall’approvazione della legge di Bilancio 2019, la fatturazione elettronica in relazione alle prestazioni sanitarie risulta essere ancora fertile terreno di perplessità e dubbi per gli operatori del mondo sanitario.

Alcuni aspetti peculiari del settore, infatti, in sede legislativa non sembrano essere stati debitamente presi in considerazione e pertanto esplicitati nel testo normativo, rendendosi così necessario l’intervento dell’Agenzia delle Entrate per colmare tali lacune.

Certamente ormai chiaro è il divieto di emettere la fatturazione elettronica per quelle prestazioni i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, ma in questi mesi diversi operatori sanitari ci hanno continuato a chiedere se nei casi di opposizione del cittadino alla trasmissione dei suoi dati al predetto Sistema continuasse a valere il divieto di fatturazione elettronica.

Il dubbio, assolutamente corretto, nasce perché con l’opposizione esercitata dal cittadino i dati sanitari di fatto non vengono e non possono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

Si ritiene, così come confermato dall’Agenzia delle Entrate, che il divieto imposto dal legislatore riguardi tutti i dati che sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, a prescindere che si presenti o meno l’opposizione del cittadino, quindi sia relativo a tutte le fatture per cui i dati potenzialmente potrebbero essere destinati a tale trasmissione.

Un altro quesito, che solo di recente ha trovato riscontro, riguarda le spese sanitarie accessorie.

In particolare, l’interrogativo nasce per quelle fatture che contengono sia spese sanitarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, sia spese, invece, che non essendo sanitarie non devono essere oggetto di trasmissione.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato come in generale non debba essere emessa, anche in questo caso, la fattura elettronica.

Di particolare rilevanza generale è, inoltre, la specifica svolta sul punto dall’Agenzia delle Entrate, in materia di trasmissione delle spese o meno al Sistema Tessera Sanitaria in fattura c.d. “miste”.

Se all’interno del documento, infatti, è possibile distinguere le spese sanitarie e non sanitarie entrambe vanno comunicate al Sistema, dividendo le prime per tipologia e modalità come richiesto dalle regole tecniche, mentre le seconde identificate con il codice AA (altre spese).

Qualora, invece, le spese in fattura non risultano distinguibili, l’intera spesa va inviata al Sistema Tessera Sanitaria con il codice AA (altre spese).

Quanto sin qui sopra esposto è sicuramente indice di dubbi legittimi degli operatori, stante i cambiamenti di rotta interpretativi e normativi che hanno contraddistinto la fatturazione elettronica in ambito sanitario; dubbi questi, però, che almeno per il momento sembrano avere un punto di definizione con il contributo (dovuto) dell’Agenzia delle Entrate.