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Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale; le societa' di revisione contabile non ne rispondono ex d.lgs. 231/2001
Il D.Lgs. n. 39/2010 ha abrogato l'art. 2624 c.c. "Falsita nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa di revisione", contestualmente introducendo con il proprio art. 27 il delitto di "Falsita nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale", senza pero prevedere in relazione ad esso la responsabilita amministrativa degli enti, tanto e vero che nell'art. 25 ter, comma 1 lettera g) D.Lgs. 231/2001 e rimasto il riferimento all'abrogato art. 2624 c.c.
Nel caso concreto una societa di revisione contabile veniva chiamata a rispondere ai sensi degli artt. 5 lettera a) e 25 ter, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 231/2001 per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010.
Il Tribunale di Milano ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere, osservando come l'elencazione dei reati presupposto sia tassativa e di conseguenza non e suscettibile di integrazione a mezzo della contestazione di reati equipollenti; per cui ove il legislatore avesse inteso mantenere tra i reati che fondano la responsabilita dell'ente la fattispecie di falsita nella revisione contabile avrebbe dovuto novellare l'art. 25 ter lettera G) D.Lgs. 231/2001 o, comunque, integrare il catalogo dei reati presupposto, facendo riferimento al delitto di cui all'art. 27 D.Lgs. 39/2010.
Il che non ha fatto.
Tribunale Milano 3/11/2010