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EX AMMINISTRATORE INDEGNO E PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Quando e necessario che una societa compia azioni di palese dissociazione dall'operato di un proprio amministratore indegno e quando invece e sufficiente il suo allontanamento per consentirle la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica ?
Come noto le condanne subite dagli organi rappresentativi delle societa
inibiscono la facolta partecipativa delle medesime a meno che dette societa
non procedano alla sostituzione dei propri amministratori indegni nonche
palesino, nei loro confronti, azioni d'aperta dissociazione dal negletto
operato; tuttavia al Consiglio di Stato e stata portata la questione se
nei confronti di un Amministratore - il quale aveva subito una sentenza
definitiva non solo quando non era ancora legale rappresentante della
ricorrente (all'epoca A.D. di altra societa) ma che, addirittura, la societa
oggi ricorrente al tempo dei fatti riconosciuti illeciti non era neppure
ancora costituita - debba essere necessariamente intentata azione di
responsabilita oppure se sia sufficiente l'allontanamento dalla carica di
Amministratore delegato per consentire la partecipazione ad una gara da parte
di detta societa, ed il Supremo Consesso della giustizia amministrativa V,
28/12/2007, n. 6740) ha riconosciuto che l'onere di dissociarsi dai fatti per
cui l'ex A.D. aveva riportato condanna debba, per forza, presupporre che tali
fatti siano in qualche modo riconducibili o connessi alla sua carica
nell'impresa stessa e, solo in tal caso, occorre obbligatoriamente procedere
con l'azione di palese dissociazione nei suoi confronti, mentre, nel caso in
cui la condanna sia relativa a circostanze che nulla hanno a che fare con la
vita societaria, e sufficiente la sostituzione dell'A.D. per ridare dignita
(nonche capacita partecipativa) alla societa, senza alcun obbligo d'ulteriore
sua attivita dissociativa.