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EX AMMINISTRATORE INDEGNO E PARTECIPAZIONE ALLA GARA

06/02/2008

Quando e necessario che una societa compia azioni di palese dissociazione dall'operato di un proprio amministratore indegno e quando invece e sufficiente il suo allontanamento per consentirle la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica ?
Come noto le condanne subite dagli organi rappresentativi delle societa inibiscono la facolta partecipativa delle medesime a meno che dette societa non procedano alla sostituzione dei propri amministratori indegni nonche palesino, nei loro confronti, azioni d'aperta dissociazione dal negletto operato; tuttavia al Consiglio di Stato e stata portata la questione se nei confronti di un Amministratore - il quale aveva subito una sentenza definitiva non solo quando non era ancora legale rappresentante della ricorrente (all'epoca A.D. di altra societa) ma che, addirittura, la societa oggi ricorrente al tempo dei fatti riconosciuti illeciti non era neppure ancora costituita - debba essere necessariamente intentata azione di responsabilita oppure se sia sufficiente l'allontanamento dalla carica di Amministratore delegato per consentire la partecipazione ad una gara da parte di detta societa, ed il Supremo Consesso della giustizia amministrativa V, 28/12/2007, n. 6740) ha riconosciuto che l'onere di dissociarsi dai fatti per cui l'ex A.D. aveva riportato condanna debba, per forza, presupporre che tali fatti siano in qualche modo riconducibili o connessi alla sua carica nell'impresa stessa e, solo in tal caso, occorre obbligatoriamente procedere con l'azione di palese dissociazione nei suoi confronti, mentre, nel caso in cui la condanna sia relativa a circostanze che nulla hanno a che fare con la vita societaria, e sufficiente la sostituzione dell'A.D. per ridare dignita (nonche capacita partecipativa) alla societa, senza alcun obbligo d'ulteriore sua attivita dissociativa.