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SCLUSIONE solo in caso di documentazione obbligatoria per legge oppure espressamente prevista “a pena d’esclusione “ dalla Lex specialis di gara
L'esclusione da una gara puo essere disposta solo in forza di una prescrizione espressamente riportata negli atti di gara (bando, lettera di invito), che deve chiaramente sanzionare il mancato rispetto di tale prescrizione con la relativa esclusione, ragion per cui, nel caso di mancanza di chiarezza nella disciplina speciale di gara, certamente deve ritenersi illegittima la comminatoria d'esclusione di una concorrente per la mancata produzione di un documento - di cui non era chiaro l'obbligo di deposito - dovendo semmai disporsi l'integrazione documentale. Pertanto gli oneri di produzione documentale, da rispettarsi "a pena d'esclusione", devono portare a detta comminatoria d'esclusione della concorrente inadempiente ma solo se tale obbligo di produzione risulta chiaro ed inequivoco, in caso contrario dovendo invece consentire l'integrazione documentale.
[Consiglio Stato, V°,28/5/2009, n.3320]