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ERRATA BASE D'ASTA: non e motivo annullamento di una gara

16/10/2014

Cons.St. III°, 1/9/2014, n. 4449
Un'Amministrazione indice una gara per un servizio di pulizie, fissando l'importo a base d'asta tenendo conto del C.C.N.L. relativo al personale addetto ma, nel corso della procedura, il sindacato riesce a sottoscrivere un nuovo CCNL piu' favorevole per i lavoratori e piu' oneroso per le imprese.
Di conseguenza una società partecipante - classificatasi al 3° posto – decide d'impugnare la procedura sul presupposto che l'importo originariamente fissato a base di gara risulti incongruo ed insufficiente a coprire i maggiori costi che il nuovo CCNL (appena entrato in vigore) avrebbe comportato per l'impresa aggiudicataria.
Il TAR accoglie il ricorso ma il Giudice d'appello, al contrario, rigetta l'appello per carenza d'interesse della ricorrente.
Pur partendo infatti dalla teorica sussistenza di un interesse “generalizzato” alla completa rinnovazione della gara in capo alla 3° graduata, ciò tuttavia non rappresenta di per sé una “legittimazione al ricorso”, che si sostanzia solo da parte di coloro che vantano un interesse “diretto ed immediato”.
Nel caso di specie la 3° classificata, con l'annullamento della gara, certamente avrebbe soddisfatto il proprio interesse a partecipare ad una nuova procedura, senza tuttavia alcuna garanzia di potersela aggiudicare, mentre nell'ipotesi in cui la P.A. appaltante avesse sottoposto a verifica d'anomalia le concorrenti la vecchia gara, non solo la 1° classificata sarebbe stata esclusa, ma pure la 2° graduata e, soprattutto, anche la stessa ricorrente, tutte per incongruenza economica rispetto al nuovo costo del personale.
Non essendo dunque stata in grado, la 3° classificata, di dimostrare in alcun modo che l'applicazione del nuovo C.C.N.L. le avrebbe portato una qualche utilità giuridica, e considerato altresì come il giudice amministrativo non abbia il compito di ripristinare la legalità “in sè”, svincolata da un interesse immediato e diretto del soggetto ricorrente, il Consiglio di Stato ha confermato il limite del giudice amministrativo di non poter annullare una gara de qua, anche se “oggettivamente” aggiudicata ad un valore che potrebbe non coprire neppure il costo vivo della prestazione !