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CONSIP: ecco perche il Legislatore favorisce le convenzioni CONSIP

04/05/2015

Cons.Stato, V°, 30/4/2015, n. 2194

Per l'affidamento di un servizio d'illuminazione pubblica il Comune di Rovigo decideva di non indire una pubblica gara ma d'aderire alla convenzione CONSIP in essere relativamente a detto servizio e la società, precedente aggiudicataria del suddetto servizio, insorgeva contestando la legittimità di tale scelta.

Tralasciando la peculiarità delle contestazioni mosse nel caso di specie, quel che certamente interessa nella decisione del Consiglio di Stato, avanti a cui era stata appellata la sentenza del TAR che confermava la correttezza della P.A. di scaricare detta convenzione, sono le argomentazioni addotte dai giudici relativamente al favor di cui gode l'adesione alla convenzione CONSIP rispetto all'esperimento di una gara classica.

Partendo dal presupposto che dette convenzioni risultano all'esito di una procedura ad evidenza pubblica che, in quanto centralmente esperita (da CONSIP, appunto), porta in sé una “presunzione di convenienza”, l'acquisizione di un bene e/o servizio tramite detto sistema sconta un'intrinseca economicità, sia diretta – quale risultato di una gara comunitaria condotta “a monte” – sia indiretta, ovvero consistente nella riduzione dei costi di un eventuale contenzioso oltreche nel mancato esborso per l'espletamento della gara singola.

Tali condizioni hanno dunque portato ad un evidente favor del Legislatore, che si rinviene non solo laddove l'adesione alle convenzioni risulti obbligatoria, ma altresì allorquando, pur in difetto d'obbligatorietà, i dati relativi alle convenzioni vengono presi come parametri di riferimento prezzo-qualità, fungenti da limiti massimi per la stipulazione di ogni futuro contratto.

Da tale presupposto ne consegue dunque come nell'ipotesi in cui una stazione appaltante, pur non obbligata, decida ugualmente di procedere ad un acquisto di b/s aderendo spontaneamente ad una convenzione - anziché indire una pubblica gara - non sussiste la necessità di alcuna motivazione stante una riserva di legittimità intrinseca in tale scelta.