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E' possibile ritirare un'offerta scaduto il termine per la sua presentazione?

22/07/2012

Autorità Vigilanza Contratti Pubblici16/5/2012, n. 80

L'importanza di una corretta formulazione dell'offerta di gara nonché le conseguenze, anche gravi (in termini economico-imprenditoriali), che potrebbero scaturirne da una sua determinazione 'non congrua' possono evincersi dalla vicenda in oggetto, in cui una concorrente ad una pubblica gara, dopo aver depositato la propria offerta e scaduto il termine per partecipare alla procedura, alla 1° seduta pubblica chiedeva alla P.A. appaltante di potersi ritirare dalla gara. Il Comune procedente chiedeva al riguardo un parere all'Autorità di Vigilanza e l'AVCP, con una ricostruzione molto interessante nonché dettagliata, partendo dal presupposto che il bando di gara è, ai sensi del codice civile, un 'invito ad offrire' mentre l'offerta del concorrente una 'proposta' (art. 1328 c.c.), nonché tenuto conto che, secondo l'art. 11, comma 6° D.Lgs.n. 163/2006, detta 'è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione', da tutto ciò fa discendere come offerta di gara debba correttamente intendersi come 'irrevocabile' (art. 1329 c.c.) e che, come tale, il concorrente non possa ritirarla quando già depositata. Il motivo fondante di tale preclusione (tanto drastica) è d'ordine pubblico, in quanto il Legislatore vuole evitare che i concorrenti possano 'accordarsi' per eventualmente modificare la graduatoria di gara e/o falsare il calcolo d'anomalia qualora gli fosse consentito ritirare, a proprio piacimento, le offerte durante il procedimento di gara. Pertanto occorre porre la massima attenzione in fase di redazione delle offerte, in quanto le proposte depositate vincolano poi, in via definitiva, il singolo concorrente alle pubbliche gare.