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E' obbligatoria l'indizione di una gara anche per affidare attivita scientifica ma non “di ricerca”

10/09/2013

[Cons.Stato, V°, 15/7/2013, n. 3849] 
news pubblicata su www.appaltiesanita.it

Questione molto interessante quella affrontata -e risolta- dal Consiglio di Stato, che peraltro rappresenta un valido strumento interpretativo anche per altre questioni similari a quella oggetto del giudizio in commento. L'A.S.L. di Lecce aveva affidato all'Università del Salento l'incarico di studio e valutazione della “vulnerabilità sismica” delle strutture ospedaliere della Provincia di Lecce per un importo di circa 200.000 €, senza gara e tramite affidamento diretto, ma l'Ordine degli architetti di Lecce, quello degli ingegneri nonchè l'Oice avevano impugnato detto affidamento ritenendolo un normale appalto di servizi d'ingegneria e quindi, come tale, da aggiudicarsi all'esito di una regolare procedura di gara. Il TAR Lecce aveva accolto i ricorsi, rinviando tuttavia alla Corte di Giustizia Ue la questione circa la compatibilità con la direttiva sugli appalti di un affidamento diretto di un contratto a soggetto (Università del Salento) qualificabile come amministrazione aggiudicatrice ma che nel contempo si atteggia (percependo il compenso dei 200.000 €) come un operatore economico, La Corte di Giustizia, con la sentenza 19/12/2012 (causa C-159/11), ha stabilito come l'affidamento senza gara da parte di un'amministrazione aggiudicatrice contrasti con le norme ed i principi dell'evidenza pubblica comunitaria, a meno che non si stipulino contratti “che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune” ad entrambi detti enti pubblici, potendo in caso ovviare allora all'obbligo (generalizzato) di fare gara. Rinviata dunque la controversia in oggetto al giudice nazionale di 2° grado (Consiglio di Stato) questi ha ritenuto che, sulla scorta del compenso (200.000 €) previsto come corrispettivo per la prestazione dello studio sismico a favore dell'Università, anche se rappresentante un mero “rimborso dei costi” - e non configurandosi quindi propriamente quale “utile” d'impresa - ciònondimeno non consente il perfezionamento di quella cooperazione di cui parla (ed “impone) la Corte di Giustizia UE per esimere l'obbligo d'indizione di una pubblica gara.Da tali considerazioni ne discende quindi come, secondo il Consiglio di Stato, se l'attività di “ricerca” (invocata per giustificare l'affidamento diretto) non è volta in realtà, come dovrebbe, all'avanzamento della conoscenza scientifica, ma non è altro che lo “sfruttamento” di quella già acquisita, ovvero la sua applicazione “a fini pratici”, ecco allora che il tutto si risolve, in via definitiva, in una mera prestazione di un “servizio” che, come tale, dev'essere oggetto di una regolare gara d'appalto per essere legittimamente affidato. In conclusione, quindi, Il Consiglio di Stato ha annullato l'affidamento dell'incarico dell'ASL Lecce all'Università del Salento ed ha imposto all'amministrazione sanitaria l'indizione di una futura gara per l'affidamento del servizio di valutazione della “vulnerabilità sismica” delle strutture ospedaliere della Provincia di Lecce.