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E’ lecito per un professionista fare pubblicita relativa allo sconto applicato agli onorari delle prestazioni erogate?
Sentenza TAR Umbria n. 374/2011
Un interessante tema affrontato dal TAR Umbria con la sentenza 374/2011 relativo alla applicazione del Decerto Bersani circa lo sconto effettuato dai notai e pubblicizzato alla popolazione.
La controversia nasce da una delibera del Consiglio Notarile di Perugia con la quale, allo scopo di porre un freno alla "progressiva diffusione di fenomeni di reclutamento di lavoro attraverso "la pratica dello sconto" accompagnata dalla sbrigativita (a dir poco) delle prestazioni" ha ritenuto che "la sistematica riduzione degli onorari fissati dalla tariffa elaborata dal Consiglio per le prestazioni pubbliche costituisce un'ipotesi di illecita concorrenza sanzionabile ai sensi dell'art. 147 legge notarile"; con l'obiettivo poi di verificare l'ampiezza del fenomeno veniva stabilito che:
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l'obbligo di trasmissione dei preventivi alla segreteria del Consiglio;
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l'obbligo entro il 31 marzo di inviare sempre alla segreteria del Consiglio copia della dichiarazione IVA relativa all'anno precedente (II);
- l'obbligo di inviare semestralmente il repertorio degli atti;
tale decisione del Consiglio del Notariato viene impugnata da due notai di Perugia che sostenegono:
a) la non sussistenza di un potere generalizzato del Consiglio sui Repertori
b) l'illegittimita della previsione dello sconto come concorrenza sleale
Il Tar ha dato ragione ai due notai.
I giudici infatti hanno evidenziato che i Collegi notarili hanno un potere di controllo sui comportamenti dei notai e questi ultimi hanno un obbligo di collaborazione e comunicazione; ma il nodo della questione sta nella finalita per il cui perseguimento vengono imposti gli specifici obblighi di comunicazione.
Ebbene, nel caso in esame, la finalita, esplicitata, e quella di accertare (per poter eventualmente sanzionare) se, da parte di chi ed in quali circostanze, si sia verificata la "sistematica riduzione degli onorari fissati nella tariffa", nella convinzione che essa "costituisce un'ipotesi di concorrenza illecita sanzionabile ai sensi dell'art. 147 l.n.".
Tenuto pero conto dei contenuti della intervenuta legge 248/2006 (decreto Bersani) e dell'abrogazione delle tariffe (affermata anche dalla Corte di Cassazione III, 15 aprile 2008, n. 9878 e 18 marzo 2008, n. 7274), lo sconto effettuato sulle tariffe non puo piu configurare ipotesi di concorrenza sleale.
Inoltre i giudici, per rafforzare la loro tesi, hanno altresi richiamato in sentenza la Manovra di agosto 2011 - DL 138/2011 il quale all'art. 3, comma 8 dispone che "Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto", laddove, ai sensi del successivo comma 9, "Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende: (…)h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale; (…)".
Pertanto ormai abrogata ogni disposizione sull'inderogabilita dei minimi tariffari, non puo ritenersi piu legittima l'affermazione, contenuta nelle premesse della deliberazione del Consiglio Notarile, secondo cui "la sistematica riduzione degli onorari fissati nella tariffa elaborata dal Consiglio per le prestazioni pubbliche costituisce un ipotesi di illecita concorrenza sanzionabile ai sensi dell'art. 147 l.n.".