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E’ IRRILEVANTE LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE ALLE SEDUTE DI GARA IN CUI VIENE DISPOSTA L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA
L'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 163/2006, e soggetta all'approvazione della stazione appaltante e detta approvazione non e un "atto vincolato", poiche in esso deve esprimersi un'ulteriore valutazione della P.A. circa la regolarita della gara nonche la convenienza alla stipula del contratto; per questo motivo l'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria non e necessaria, mentre lo diventa quella definitiva in quanto effettivamente rappresenta l'atto definitivamente lesivo degli interessi della concorrente (non aggiudicataria). Cio posto, quindi, per individuare la data esatta da cui far decorrere il termine per l'impugnazione, va rilevato che la presenza del procuratore di una societa concorrente alla seduta di gara - in cui viene data ufficialita all'aggiudicazione provvisoria ad altra partecipante - in alcun modo fa decorrere il termine per l'impugnazione, che diversamente deve iniziare a conteggiarsi correttamente solo a far data dalla piena conoscenza del provvedimento definitivo d'aggiudicazione.
[T.A.R. Lazio, Roma, I-bis 8/7/2009, n. 6681