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E ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI UNA LINEA DI CREDITO DEDICATA AI FINI PARTECIPATIVI
Ancora l'Autorità di Vigilanza ha stabilito come risulti assolutamente illegittima l'esclusione di un concorrente da una gara per violazione di una clausola del bando che impone, quale ulteriore referenza bancaria, l'impegno dell'istituto di credito di concedere una “linea di credito dedicata” all'assolvimento di obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto che si intende sottoscrivere. Per giungere a tale conclusione l'AVCP svolge alcune interessanti considerazioni, prima fra le quali quella di chiarire come le referenze bancarie assolvono ad un “valore di indice sintomatico del possesso di determinati requisiti economico-finanziari”, che si fonde sul presupposto che “il sistema bancario eroga credito unicamente a soggetti affidabili sotto tale profilo”; pertanto le dichiarazioni bancarie richieste ai fini partecipativi attestano a) la correttezza e puntualità delle concorrenti nell'adempimento degli impegni assunti verso la propria banca (dichiarante), nonché b) l'assenza di situazioni passive con lo stesso Istituto di credito e/o con il sistema bancario in generale, ma in ogni caso ”non possono [e questo è l'aspetto interessante del parere] fornire elementi sull'effettiva consistenza economica e finanziaria dei medesimi concorrenti”, ciò in quanto detti aspetti non solo potrebbe anche non essere di conoscenza della banca dichiarante, ma che anzi – e soprattutto – proprio qualora siano invece informazioni a diretta conoscenza dell'istituto di credito, in nessuno caso comunque questi dati potrebbero esser resi noti a terzi (anche se sono Pubbliche Amministrazione), stante il preciso obbligo di riservatezza gravante sugli istituti bancari (Cons. St., V, 23/6/2008, n. 3108). Per questo motivo risulta assolutamente illegittima la richiesta di concessione di una linea di credito dedicata ai fini di concorrere ad un incanto, in quanto trattasi non di una “referenza bancaria” in senso stretto ma, ben diversamente, di una condizione partecipativa - (peraltro) fondata su un requisito non attinente alla capacità dell'appaltatore - e quindi, come tale, illegittimo in quanto limitante la massima concorrenzialità alle procedure di gara.
[Parere AVCP 21/11/2012, n. 191]