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DUVRI: NON VI E' LA POSSIBILITA' DI AUTOCERTIFICARNE L'ESISTENZA

28/01/2013

T.A.R., Puglia, Lecce, II°, 14/12/2012, n. 2056

Con la sentenza in commento il TAR Lecce ha inteso chiarire come il datore di lavoro (imprenditore edile), quando è tenuto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), in sede poi di partecipazione ad una pubblica gara non può limitarsi ad autocertificarne l'esistenza ma “deve rendere ragione, quantomeno, delle principali operazioni che gli hanno permesso di individuare i fattori di maggiore esposizione a rischio all'interno della propria organizzaione imprenditoriale”. Se infatti si consentisse al concorrente di limitarsi all'autocertificazione di detto documento, si offrirebbe all'operatore economico “un comodo strumento per eludere la regola dell'obbligatoria predisposizione del documento (prevista addirittura dall'art. 55 D.Lgs. n. 81/2008 con sanzione penale in caso di mancata ottemperanza).