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DOMANDE DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: sempre necessaria la sottoscrizione del soggetto che ne ha interesse

15/04/2009

Una recentissima pronuncia del T.A.R. per la Campania, conforme ad un indirizzo oramai consolidato in giurisprudenza, ritiene che non puo accogliersi il ricorso per l'annullamento di un provvedimento di tacito diniego dell'amministrazione intimata alla domanda di accesso secondo i dettami della L.241/1990, laddove l'istanza non sia sottoscritta dalla parte personalmente.

Ritiene il T.A.R. territoriale, che tale richiesta di accesso agli atti in possesso della Amministrazione, debba essere avanzata dalla parte che vi abbia interesse. Ora, e pur vero che la parte, nelle attivita stragiudiziali prodromiche ad un eventuale giudizio, puo decidere di farsi assistere da un difensore di fiducia, ma e altresi vero che in assenza di una sottoscrizione congiunta della parte e del proprio procuratore, ovvero della produzione del mandato, non puo asseverarsi, con ragionevole certezza, l'effettiva provenienza della richiesta da parte del soggetto interessato.

Tali requisiti formali costituiscono infatti gli elementi di certezza necessari per stabilire l'imputabilita dell'istanza di accesso, e con essa le relative responsabilita. Non da ultimo poi, la sottoscrizione della parte personalmente consente una verifica del concreto interesse ad agire della stessa.

[ Cons.Stato, sez V, 5/9/2006 n.5116]

[T.A.R. per la Campania, sez.V, 9/3/2009 n.1331]