Fabbricanti e distributori di DM e farmaci operano in un settore ad alta innovazione tecnologica in continua espansione ed evoluzione.
Si tratta di Enti che in un’ottica 231 non possono prescindere da una attenta analisi dei rischi connessi al pericolo di usurpazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale altrui, nonché di contraffazione dei marchi e di brevetti e la loro successiva messa in circolazione.
Le fattispecie di reato
Le fattispecie di reato di maggiore rilevanza in tale contesto - richiamate dall’art 25 bis del D. lgs. 231/2001 – sono le seguenti:
- 473 c.p. : sanziona chiunque contraffà o altera marchi o altri segni distintivi oppure brevetti, modelli industriali o disegni o fa uso dei medesimi diritti di privativa contraffatti o alterati.
- 474 c.p. :punisce invece chiunque introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o mette in circolazione beni contraffatti (fattispecie sussidiaria rispetto alla precedente che regola le fasi ulteriori della messa in circolazione dei beni contraffatti)
- 517 ter c.p.: sanziona chiunque fabbrica o adopera industrialmente oppure immette in commercio beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale altrui.
Le sanzioni
Le sanzioni pecuniarie previste sono piuttosto severe e possono arrivare per i reati di cui agli artt. 473, 474 e 517 ter c.p. fino a 500 quote (si ricorda che le quote variano da un minimo di 258 € a un massimo di 1.549 €).
Alle sanzioni pecuniarie possono aggiungersi sanzioni interdittive, che possono essere particolarmente invasive prevedendo l’art. 9, comma 2 D.lgs. 231/2001
- l’interdizione dell’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o l’eventuale revoca di quelli esistenti
- il divieto di pubblicizzazione beni o servizi.
La redazione del MOG e i protocolli di prevenzione
Un Mog “tailor made” – per fabbricanti di DM e farmaci (così come dei soggetti che si occupano della successiva distribuzione dei prodotti) – rappresenta oggi non più una eventualità ma una necessità.
Non bisogna dimenticare, difatti, che l’analisi del rischio di commissione dei reati connessi alla proprietà intellettuale in senso lato impone che l’ente non si limiti a neutralizzare il pericolo di “consapevole” messa in produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti o di cui si è violato il brevetto altrui, ma altresì sia in grado di garantire un sistema di controllo che garantisca di assolvere a precisi oneri di informazione preventiva.
Si pensi alla necessità di investire risorse per la verifica del possesso dei titoli che attestano la proprietà intellettuale (in fase prodromica), così come quella di effettuare una ricognizione accurata su tutta la filiera per garantire la tracciabilità del prodotto.
Del resto, anche in punto di dolo, è necessario ricordare che il fine di trarre profitto può tradursi anche come semplice risparmio di spesa o altra utilità, senza che – per l’integrazione del reato – sia richiesto un vero e proprio incremento patrimoniale.
Le organizzazioni potenzialmente a rischio di commissione dei reati di contraffazione o contro l’industria e il commercio dovranno pertanto effettuare un’attenta analisi del contesto aziendale che tenga conto di tutte le aree: produzione, commerciale, gestione personale, finanziaria, di sicurezza informatica, con particolare attenzione al settore amministrativo legale e societario (gestione contratti e verifica tutela diritti industriale, brevetti e marchi) nonché alla funzione R & S. (Ricerca & Sviluppo).
Protocolli specifici ed efficaci, quindi, al fine di garantire un controllo concreto sulla funzionalità del sistema di prevenzione anche ad opera dell’OdV.