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DIVIETO DI PARTECIPAZIONE IN A.T.I. QUANDO SI PUO CONCORRERE ANCHE SINGOLARMENTE AD UNA GARA
E' legittima la clausola di un bando di gara che vieta la possibilita d'associarsi in A.T.I. alle imprese che sono in grado di partecipare anche singolarmente alla procedura; cio in quanto consentire alle grandi imprese (quindi gia da sole dotate di tutti i requisiti per concorrere) di riunirsi in A.T.I. potrebbe comportare il rischio di una restrizione della platea dei partecipanti e, quindi, del confronto concorrenziale. Pertanto la clausola di una lex specialis che non vieta in assoluto i raggruppamenti, ma impedisce solamente alle imprese maggiori di associarsi fra loro deve ritenersi assolutamente valida e legittima, anche perche in recepimento ad un'indicazione dell'Autorita garante della concorrenza e del mercato (30/1/2003, n. AS251). Ne alcun rilievo hanno le considerazioni relative all'asserita contraddittorieta tra detta clausola ed il subappalto e/o i consorzi (invece consentiti), in quanto il subappalto e un istituto che opera nel momento esecutivo dell'appalto (e non in quello di presentazione dell'offerta), mentre i consorzi costituiscono un concorrente "unico" ragion per cui i suoi consorziati, benche in possesso singolarmente dei requisiti di partecipazione, non possono in alcun caso concorrere "da soli" alla procedura, ponendosi quindi in una situazione del tutto differente rispetto ad un accordo anticoncorrenziale, come quello di un'A.T.I. composta da grandi imprese.
[Consiglio Stato, VI°, 19/6/2009, n. 4145]