Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Dispositivi medici per malattie rare: le condizioni per snellire le valutazioni cliniche secondo la MDCG 2024-10

30/07/2024



I dispositivi medici sono una insostituibile e fondamentale risorsa per tutti i trattamenti sanitari, anche per il trattamento e la gestione di patologie rare. La loro produzione e distribuzione sono di fatto numericamente molto inferiori rispetto a quelle destinate ad altre aree terapeutiche: in questo senso i dispositivi medici – mutuando una locuzione dal mondo pharma – sono detti “orfani”. In carenza di specifica disciplina, la realizzazione e immissione in commercio di tali prodotti in Europa deve rispettare le ordinarie disposizioni prima della Direttiva 93/42/CEE e oggi del Regolamento 2017/745 (MDR). Questo ha previsto requisiti più stringenti per la valutazione clinica dei dispositivi medici e in generale richiede maggiori dati clinici a supporto della sicurezza ed efficacia dei prodotti. Ciò comporta che per i dm orfani riuscire a raggiungere tale livello di evidenza clinica potrebbe essere difficile, dal momento che i soggetti affetti dalla relativa patologia sono in numero sensibilmente più basso rispetto agli altri casi. Peraltro spesso si tratta di soggetti che richiedono particolari attenzioni e cure, come ad esempio i minori. Proprio per questo motivo, è stata di recente emanata la MDCG 2024-10 Clinical evaluation of orphan medical devices, che adatta le norme del MDR in materia di indagini cliniche al caso dei dispositivi medici orfani.

La definizione di dispositivo medico “orfano”

In assenza di una precisa definizione nel MDR, la MDCG 2024-10 si occupa innanzitutto di stabilire cosa debba intendersi per “dispositivo medico orfano” e di delimitare, di conseguenza, il proprio ambito di applicazione. Viene quindi chiarito che la MDCG si applica, indipendentemente dalla classe di rischio, a quel dispositivo destinato ad essere utilizzato per la diagnosi, prevenzione o trattamento di una patologia che colpisca non più di 12 mila soggetti all’anno in Europa e per cui, al contempo:

  • non vi siano sufficienti alternative per il suo trattamento, la sua prevenzione o la sua diagnosi;
  • il dispositivo in questione offra un beneficio clinico maggiore rispetto alle alternative disponibili o allo stato dell’arte per il trattamento, la diagnosi o la prevenzione (tenendo conto di fattori specifici del dispositivo e della popolazione di pazienti).

La MDCG si applica anche a dispositivi medici che abbiano una destinazione d’uso “orfana” (nel senso sopra descritto), accanto o in aggiunta ad una destinazione d’uso “ordinaria”, nonché agli accessori che possano qualificarsi come orfani nel senso sopra descritto.

Cosa deve fare il fabbricante

Per poter accedere ai benefici di cui alla MDCG, il fabbricante deve includere le informazioni a dimostrazione della qualifica di dispositivo medico orfano nella documentazione da sottomettere all’Organismo notificato e, se del caso, nella Relazione sulla valutazione clinica. A tal fine, dovrà inserire uno specifico razionale scientifico riferito a considerazioni epidemiologiche e relative al dispositivo, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nella MDCG stessa. Viene infine chiarito che la qualifica di dispositivo medico orfano non comporta anche l’attribuzione di esclusiva di mercato, come invece avviene per i farmaci ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento 2000/141.

Considerazioni sulla valutazione clinica

I dispositivi medici che rispettano la definizione di orfani delineata e specificata nel dettaglio nella MDCG potranno quindi essere immessi in commercio avvalendosi di alcune eccezioni sulla quantità di dati clinici pre-market altrimenti necessari. Il fabbricante potrà avvalersi di tale eccezione qualora:

  • abbia valutato tutti i dati clinici e non clinici disponibili, e identificato le limitazioni presenti tra quelli clinici;
  • i dati non clinici e quelli clinici disponibili, siano sufficienti a dimostrare a) il rispetto dei requisiti di sicurezza e prestazione (Allegato I MDR; b) che il rapporto rischi-benefici sia accettabile; c) che il dispositivo apporti un beneficio clinico, considerata la condizione del paziente, la sua sicurezza e il generale stato dell’arte;
  • non sia possibile o proporzionato generare altri dati clinici in un lasso di tempo accettabile;
  • sia dotato di un piano di sorveglianza post-commercializzazione che possa generare i dati clinici mancanti in un tempo appropriato e strutturato nel rispetto delle indicazioni della MDCG;
  • gli utilizzatori del dispositivo orfano da commercializzare vengono informati adeguatamente, ad esempio nelle istruzioni per l’uso o in un documento che accompagni il prodotto, dello stato di dispositivo orfano, delle limitazioni nei dati clinici pre-market utilizzati, delle modalità per segnalare incidenti e/o altre esperienze cliniche al fabbricante.

Come si effettua la valutazione del device

La MDCG contiene poi diverse indicazioni specifiche su come effettuare la valutazione clinica del dispositivo medico orfano, che dovranno essere puntualmente seguite. Va detto che la qualifica di dispositivo medico orfano si può applicare anche ai dispositivi legacy, per i quali dovranno comunque rispettarsi anche

In particolare, viene chiarito che i dati clinici da utilizzare per l’immissione in commercio ex MDR del dispositivo medico orfano possono includere anche quelli raccolti in vigenza della Direttiva 93/42/CEE (come, ad esempio, i dati sulla sicurezza, dati di studi retrospettivi, ecc). Inoltre tali dispositivi possono utilizzare anche le disposizioni del MDR in materia di equivalenza.

Eccezioni in caso di precedente uso off-label

In situazioni eccezionali, poi, può aversi il caso in cui un dispositivo legacy sia già utilizzato in precedenza per destinazioni off-label per il trattamento di patologie rare. In tal caso, per la valutazione di conformità in MDR di tali prodotti come dispositivi orfani possono anche essere utilizzati i dati clinici raccolti durante tale utilizzo off-label, a patto che si rispettino le condizioni indicate nella MDCG. Per la dimostrazione dello status di dispositivo orfano, può talvolta essere necessaria la consultazione di un panel di esperti, stabilito ai sensi dell’art. 106 MDR.

Considerazioni procedurali

La MDCG consiglia di determinare lo status di dispositivo orfano il prima possibile durante le attività di valutazione della conformità, assieme all’Organismo notificato. Una volta definito tale aspetto essenziale, la valutazione deve essere poi condotta seguendo i principi applicabili in generale ai dispositivi non orfani, ma tenendo in debita considerazione gli aspetti indicati nello specifico dalla MDCG in commento relativamente al piano di valutazione clinica e alla Relazione sulla valutazione clinica e la documentazione prodotta dal fabbricante a giustificazione dello status di dispositivo orfano.

ARTICOLO PUBBLICATO SU ABOUTPHARMA

Rubrica "I DISPOSITIVI MEDICI TRA NORMATIVA E REGOLATORIO"

Leggi gli altri articoli presenti nella nostra rubrica in collaborazione con AboutPharma