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Diritto di accesso a tutte le procedure di gara
Torniamo a parlare di diritto di accesso, questa volta riconosciuto ad una impresa che ha contestato un affidamento diretto (o senza gara).
Con ricorso ex art. 116 c.p.a. la società istante, quale impresa edile dotata di certificazioni SOA e regolarmente iscritta negli Elenchi degli Operatori Economici formati dal Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo, impugnava, chiedendone l’annullamento, il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di accesso, formulata al fine d’estrarre copia degli atti e provvedimenti finalizzati all’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure sopra e sotto la soglia dei € 40.000 indette dalla P.A. appaltante.
L’istanza veniva tuttavia denegata sulla base di svariati motivi: i) per la carenza, in capo all’istante, di legittimazione all’inoltro dell’istanza ostensiva, ii) per la totale mancanza di interesse, in quanto l’istanza veniva ritenuta preordinata a un controllo “generalizzato” dell’operato della pubblica amministrazione, nonché iii) per la natura “massiva” della richiesta (che avrebbe imposto un’attività straordinaria all’amministrazione).
Il TAR Adito ha invece accolto il ricorso, facendo proprio il principio secondo cui per l’impresa che intende contestare un affidamento diretto o senza gara è sufficiente comprovare la propria legittimazione quale “operatore economico dello specifico settore” e nulla più.
Nel caso in esame, infatti, non solo la ricorrente ha dato prova dello svolgimento a titolo professionale dell’attività relativa agli atti oggetto della richiesta ostensiva, ma l’interesse fatto da lei valere è stato considerato meritevole di tutela, in quanto teso a verificare le modalità ed i criteri d’individuazione delle ditte da invitare alle procedure per l’affidamento diretto di lavori per un arco di tempo determinato.
Le esigenze della ricorrente sono parse, quindi, senz’altro funzionali al suo interesse, in quanto volte alla verifica d’eventuali infrazioni al corretto spiegarsi della libera concorrenza, oltre che alla stessa tutela quale operatore economico dello specifico settore.
Continuano dunque ad allargarsi sempre più le maglie dell’istituto del diritto di accesso di cui alla L.n. 241/1990, che arriva oggi a tutelare anche gli operatori economici anche nelle situazioni più “liberali” come gli affidamenti diretti.