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Direzione sanitaria e competenza disciplinare: facciamo chiarezza
Con l’introduzione della L. n. 238/2021, è stato introdotta una importante modifica della disciplina relativa alla competenza disciplinare degli Ordini professionali sanitari sulle attività svolte dai professionisti che assumono l’incarico di Direttore Sanitario all’interno di strutture sanitarie private.
La modifica è, in particolare, intervenuta sull’art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che prevedeva per i Direttori Sanitari vincoli (come vedremo, abrogati) di iscrizione a determinati Ordini territoriali per poter legittimamente assumere l’incarico di direzione sanitaria.
Ma vediamo nello specifico come è cambiata la regola dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019 sino ad oggi.
La vecchia disciplina
Fino al 31 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 536, Legge di Bilancio 2019:
- in caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie (art. 1, comma 525), gli Ordini professionali potevano esercitare il potere disciplinare nei confronti dei professionisti e delle società iscritti;
- il direttore sanitario delle strutture sanitarie private doveva essere iscritto all’albo presso l’Ordine territorialmente competente per il luogo nel quale hanno sede le strutture.
Rispetto a tale formulazione, quindi, una struttura sanitaria privata – che per legge è obbligata a dotarsi di un Direttore Sanitario a garanzia delle attività sanitarie in essa svolte – avrebbe potuto affidare l’incarico di Direttore Sanitario solo ad un professionista iscritto presso l’Ordine ove aveva sede la struttura.
Per fare un esempio: una struttura sanitaria ubicata a Bologna doveva dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all’albo presso il rispettivo Ordine professionale di Bologna.
La nuova disciplina
A partire dal 1 febbraio 2022, per via della modifica legislativa intervenuta, si registra un rilevante cambiamento per le strutture sanitarie private e per i professionisti che intendono assumere l’incarico di Direttore Sanitario presso le stesse.
Difatti, la L. n. 238/2021 riformula il contenuto dell’art. 1, comma 536, Legge di Bilancio 2019, nella parte in cui – oggi – prevede che:
“le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l’esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all’incarico”.
In altri termini, oggi una struttura sanitaria privata può incaricare un Direttore Sanitario iscritto all’albo presso qualunque Ordine del territorio nazionale competente per la relativa professione.
Tuttavia, il professionista che assume l’incarico di Direttore Sanitario:
- sarà obbligato a comunicare all’Ordine competente per il territorio ove è situata la struttura l’assunzione dell’incarico di Direttore Sanitario;
- potrà subire il potere disciplinare da parte dell’Ordine che riceverà la sopra richiamata comunicazione limitatamente all’esercizio delle funzioni proprie del Direttore Sanitario;
- potrà subire il potere disciplinare da parte del proprio Ordine di appartenenza per tutti i profili di attività diversi da quelli riguardanti la funzione di Direttore Sanitario.
Per fare un esempio: un professionista iscritto all’Ordine di Milano potrà assumere l’incarico di Direttore Sanitario in una struttura ubicata a Bologna. Il suddetto professionista dovrà dare comunicazione dell’incarico all’Ordine di Bologna. Pertanto: (i) l’Ordine di Bologna avrà competenza disciplinare per ciò che attiene al solo incarico di Direttore Sanitario; mentre (ii) l’Ordine di Milano avrà competenza disciplinare per tutto il resto.
Come si determina la competenza disciplinare per le altre professioni sanitarie?
Il cambio direzionale registrato ad opera della L. n. 238/2021, come detto, ha interessato i professionisti che svolgono le funzioni di Direttore Sanitario all’interno di strutture sanitarie private, cioè medici e odontoiatri (a seconda dell’attività sanitaria svolta dalla struttura).
Sebbene l’art. 1, comma 536, Legge di Bilancio 2019, si riferisca, in generale, a Ordini professionali, è ragionevole ritenere che tati Ordini siano individuati nelle OMCeO dislocate sul territorio nazionale. Diversamente, non pare esserci una norma di simile portata per altre figure professionali che operano nell’ambito della sanità. Vale comunque la pena riepilogare le modalità con le quali si determina la competenza disciplinare rispetto ad altre professioni sanitarie.
- Psicologi
Nel caso degli psicologi, l’esercizio dell’azione disciplinare è affidato in capo all’Ordine degli psicologi territorialmente competente, costituito su base regionale. In particolare, il potere disciplinare è di competenza del consiglio regionale dell’ordine presso cui è iscritto il professionista.
- Fisioterapisti
Nel caso dei fisioterapisti, l’esercizio dell’azione disciplinare è affidato in capo all’Ordine territorialmente competente. Si noti che gli Ordini dedicati a tale professione presentano una eterogenea dislocazione territoriale (alcuni Ordini sono costituiti su base inter regionale, come Piemonte-Valle d’Aosta; altri su base regionale, come Marche e Liguria; altri su base interprovinciale, come Parma-Piacenza o Venezia-Padova-Rovigo; altri ancora su base provinciale, come Messina, Siena, Salerno, ecc.).
In tal caso il potere disciplinare è riconosciuto all’Ordine professionale ove il professionista è iscritto.
- Biologi
Nel caso dei biologi l’esercizio dell’azione disciplinare è affidato in capo al Consiglio di Disciplina costituito presso ogni Ordine territoriale, costituito su base regionale. Anche in questo caso, la competenza disciplinare ricadrebbe sul Consiglio di Disciplina costituito presso l’Ordine di iscrizione del professionista.