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DIFFERENZA FRA “AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI” ED “ENTI AGGIUDICATORI”: LA DIFFERENZA FRA LE DIVERSE DEFINIZIONI DI CUI ALL’ART. 3 D.LGS. N. 163/2006, COMMI 25 E 29
L'art. 3 D.Lgs.n. 163/2006 pone una precisa distinzione fra le "amministrazioni aggiudicatrici" - le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici, gli Organisimi di diritto pubblico ecc. (comma 25) - e gli "enti aggiudicatori", che invece comprendono le medesime "amministrazioni aggiudicatrici" ma anche le "imprese pubbliche", nonche quei "soggetti che [.] operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi"; cio comporta che il riconoscimento di uno scopo pubblico non e, di per se, in contrasto con il fine societario lucrativo (art. 2247 c.c.) e come la veste formale di societa per azioni non sia, di per se, sufficiente a modificare la "natura pubblicistica" di detti soggetti che, in mano al controllo maggioritario dell'azienda pubblica, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici. (T.A.R. Veneto, I°, 29/7/2009, n. 2247)