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DIETE E CENTRI ESTETICI NECESSARIA LA PRESENZA DI UNO SPECIALISTA IN SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE

21/04/2013

Confermata la condanna ex art. 348 c.p. per esercizio abusivo della professione, comminata in primo grado ai titolari di un centro estetico nel quale venivano somministrati consigli alimentari, effettuati controlli sulle intolleranze, richieste ed eseguite analisi del sangue. Cosi si e espressa la VI° Sezione della Corte di Cassazione Penale con la sentenza qui in esame, laddove si afferma che “ (…) il complesso degli elementi acquisiti ha condotto ad accertare lo svolgimento da parte degli odierni ricorrenti, rispettivamente commercialista naturopata e psicologa (…) quali: qualificazione dei bisogni nutritivi; verifica di corretta assunzione di alimenti; controllo su intolleranze alimentari, tipiche del medico chirurgo specializzato in scienze dell’alimentazione, azioni tutte precedute da anamnesi e richieste di esami del sangue, che venivano poi interpretati dagli odierni ricorrenti e sulla base dei quali erano redatti programmi alimentari. Tali condotte, svolte in maniera sistematica sui clienti del centro (…) gestito dai ricorrenti, evidenziano lo svolgimento della complessiva attivita riservata all’esperto in scienze dall’alimentazione (…) “. In altre parole, lo svolgimento di attivita inerenti la valutazione e correzione delle abitudini alimentari, condotte attraverso l’esecuzione di test o esami diagnostici, necessita in maniera inderogabile del possesso della particolare qualifica di medico chirurgo specializzato in scienze dell’alimentazione, non potendo invece essere effettuata da soggetti che detta qualifica non possiedano, pena la condanna per esercizio abusivo della professione ai sensi di quanto disposto dall’art. 348 c.p.

Cassazione Penale, VI°, 02-04-2013, n. 15006