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DICHIARAZIONI DI GARA: l'errore in fase dichiarativa non puo essere giustificato dall'utilizzo di moduli allegati alla lex specialis e predisposti dalla P.a. appaltante
Una concorrente veniva esclusa da una gara per non aver dichiarato, utilizzando il facsimile allegato alla lex specialis, una condanna per omicidio colposo risultante a carico del proprio amministratore unico.
Si giustificava tale concorrente asserendo come detta “incompleta” dichiarazione fosse la mera conseguenza di un errore imputabile alla modulistica non corretta predisposta dalla stazione appaltante.
Il Consiglio di Stato ha confermato invece il provvedimento esclusorio ritenendo totalmente infondato l'assunto difensivo secondo cui sarebbe stata la modulistica predisposta dalla P.A. ad indurre in errore la partecipante nella propria dichiarazione di gara; l'onere relativo alla completezza delle autocertificazioni poste a corredo dell'offerta discende infatti direttamente dall'obbligo di rispetto della legge (art. 38 ed art. 46 D.Lgs. n.163/06), ragion per cui non sono ammissibili deroghe o disapplicazioni giustificate dalla “semplice” circostanza che sarebbe stata colpa di un altro soggetto (l'amministrazione appaltante) ad aver predisposto moduli non in ossequio alla normativa vigente.
Ciò a maggior ragione tenuto conto del fatto che non sussiste il benchè minimo obbligo, da parte dei concorrenti, di utilizzare i moduli allegati alla disciplina speciale per potervi correttamente partecipare (art. 74, comma 3°), da cui ne discende che l'omessa annotazione di una condanna in sede partecipative deve giocoforza comportare l'eclusione dalla pubblica gara, senza giustificazione alcuna.