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DICHIARAZIONI BANCARIE: siamo proprio sicuri che quelle che si depositano vadano sempre bene ?

17/07/2014

Cons.Stato, III°, 4/7/2014, n. 3388  

Veniva aggiudicato un appalto, ma il suo affidamento era impugnato ed allora l'aggiudicataria, di tutta risposta, formulava ricorso incidentale avverso l'ammissibilità della stessa partecipazione della ricorrente, ritenendo che le sue dichiarazione bancarie fossero inidonee a comprovare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta in rapporto al servizio messo in gara.
Il TAR Lazio accoglieva il ricorso incidentale, ritenendo che le referenze bancarie della concorrente/ricorrente fossero effettivamente carenti rispetto alle richieste della lex specialis; le cd. “referenze bancarie” (art. 41, comma 1° del D.lgs.n. 163/2006) servono infatti ad accertare alcuni requisiti in capo ai concorrenti quali:
a) la correttezza e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con la Banca dichiarante;
b) l'assenza di situazioni passive con la medesima banca e/o con altri Istituti di credito;
c) il godimento di buon prestigio, tanto da parte dell'Istituto che, piu' in generale, “sulla piazza”;
d) la disponibilità di mezzi tecnici e di personale d'esperienza.
Il fatto che l'accertamento di tali requisiti sia devoluto agli Istituti di crediti può essere effettivamente contestato, in quanto le Banche non sono istituzionalmente preposte alla certificazione della capacità economica di un'impresa, ma tuttavia il sistema bancario, in quanto eroga crediti solo a quei soggetti che ritiene “affidabili”, può certamente fornire validi elementi relativamente a quei requisiti economico-finanziari richiesti dalle PP.AA. ai fini partecipativi (Cons.St., V°, 27/5/2014, n. 2728).
Nel caso di specie, tuttavia, la lex specialis non si limitava a richiedere “generiche” referenze bancarie, ma pretendeva che il concorrente fosse in possesso di idonei mezzi finanziari “in relazione ai nuovi impugni contrattuali”, ed è proprio in ciò che il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di 1° grado, ha individuato le carenze delle dichiarazioni della ricorrente, che effettivamente difettano di quelle indicazioni di carattere “finanziario” specificamente richieste in relazione al servizio (di valore molto elevato) dedotto in gara.
In altri termini le referenze depositate confermano tutti i requisiti economici sopraelencati ma, per quanto riguarda il profilo ”finanziario” - e, nel caso specifico, relativamente all'oggetto della gara (global service di tutto il patrimonio immobiliare della P.A. appaltante) – la mancanza di specifici riferimenti alla capacità finanziaria della concorrente ha fatto ritenere dette referenze “inidonee” a rappresentare uno di tre “strumenti” ex art. 41 codice appalti idonei all'l'accertamento dei requisiti economico-finanziari che possono essere richieste nelle pubbliche gare.
Queste pronunce del Consiglio di Stato devono dunque far attentamente riflettere in merito al “corretto” contenuto della disciplina speciale di gara che, laddove formuli una richiesta di referenze bancarie piu' specifiche e/o circostanziate rispetto alla generica formulazione di cui all'art. 41 D.Lgs.n. 163/2006, obbliga allora i concorrenti ad accertarsi (con estrema attenzione) se le referenze bancarie rilasciate siano effettivamente soddisfacenti rispetto alle richieste della lex specialis, in caso contrario rischiando seriamente l'esclusione dalle gare.