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Dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL del bando: la lettura dell’art.11 del Codice secondo il TAR Lazio

27/05/2025
TAR Lazio, Sez. IV, 11/4/2025, nr.7201

Nel caso di specie (gara a procedura aperta per l’affidamento di un accordo-quadro per i lavori di manutenzione della segnaletica in galleria) la stazione appaltante indicava nel bando di gara il contratto degli edili.
L’impresa prima classificata dichiarava di applicare il contratto dei metalmeccanici e non presentava alcuna dichiarazione di equivalenza delle tutele, ma allegava alla domanda di partecipazione la dichiarazione che, qualora fosse stata aggiudicataria, avrebbe applicato ai lavoratori impiegati nell’appalto il contratto degli edili indicato dalla stazione appaltante.
L’impresa seconda classificata impugnava l’aggiudicazione lamentando la violazione dell’art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici in quanto era stata adottata una modalità non prevista dalla legge e che portava a risultati illogici.
Secondo la ricorrente, infatti, l’offerta sarebbe inammissibile e, dunque, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, per aver calcolato i costi della manodopera facendo applicazione del CCNL usualmente utilizzato nell’esercizio della propria attività d’impresa (quello dei metalmeccanici), anziché quello individuato dalla stazione appaltante nella lex specialis (quello del settore edile) e per aver presentato “un’offerta plurima e alternativa e/o comunque indeterminata e irregolare”.

I giudici partono dalla lettura dell’art. 11 secondo cui:

  • “ al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
  • “nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre le stazioni appaltanti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della
    concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”
  • “prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le
    stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la
    dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110 “

Dalla lettura della norma che, di fatto, mira a garantire che l’appaltatore applichi ai lavoratori impiegati nell’appalto le migliori condizioni  (che si presume essere quelle che  la stazione appaltante ha individuato con la scelta del CCNL indicato nel bando), ne deriva la correttezza del disciplinare nella parte in cui chiede ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione relativa al CCNL specificando se applicherà il CCNL indicato dalla stazione appaltate o altro CCNL equivalente .

Secondo i giudici, quindi, correttamente e in conformità con quanto previsto nel disciplinare, l’impresa aggiudicataria, aveva inserito nella domanda di partecipazione la dichiarazione (confermata poi in offerta) che, pur applicando il CCNL dei metalmeccanici, si impegnava qualora fosse risultata aggiudicataria ad applicare, per tutta la durata dell’appalto, ai lavoratori impiegati nella commessa il CCNL degli edili indicato dalla stazione appaltante nel bando.  

Quanto alla mancata verifica di congruità dell’offerta – lamentata dalla ricorrente - i giudici ritengono che la stessa vada attivata solo se costo della manodopera esposto in offerta dal concorrente è inferiore a quello indicato dalla stazione appaltate. Nel caso in esame il costo della manodopera indicato in offerta era addirittura superiore a quello indicato dalla stazione appaltante e, pertanto, correttamente (secondo i giudici) la stazione appaltante aveva ritenuto di non dover procedere alla verifica di congruità dell’offerta.

Con la sentenza in commento si apre la strada (in verità già indicata dalla Autorità) ad una alternativa rispetto alla dichiarazione di equivalenza dei contratti, ovvero la dichiarazione di impegno ad applicare solo ai lavoratori impiegati nella commessa il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante, soluzione coerente con le previsioni dell’art.11 del Codice, ma che forse qualche problema sulla gestione del personale potrebbe porre.