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DELOCALIZZAZIONE DELLA FARMACIA NEL PERIMETRO DELLA SEDE AUTORIZZATA
Consiglio di Stato - Sez. III; Sent. n. 1714 del 26.03.2012
L'art. 22, comma quarto, della L.R. Campania n. 13 del 1985 recante il "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanita pubblica e di vigilanza sulle farmacie", introdotto dall'art. 2 della piu recente L.R. n. 10 del 2011, ha previsto che:
"Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessita o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta Regionale, sentiti il Comune e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purche nelle immediate adiacenze "
Il Consiglio di Stato e stato chiamato ad interpretare la portata della disposizione in questione in deroga al sistema della legge statale che si basa invece sul principio del numero chiuso delle farmacie e sul conseguente sistema della ripartizione sul territorio.
La pianificazione del sistema farmacia sul territorio e infatti uno strumento di razionalizzazione previsto dal legislatore nazionale, al fine di assicurare la capillarita del servizio su tutto il territorio regionale e, quindi, salvaguardare la maggiore tutela della salute dei cittadini. La ratio e da sempre quella di garantire alla popolazione l'agevole accessibilita ad un presidio farmaceutico nella propria zona, secondario e il diritto di esclusiva contro la "invasione" del rispettivo territorio da parte di un concorrente.
Il Collegio, investito della questione da un punto di vista esegetico, si e espresso circa la compatibilita dell'art. 22 della L.R. ai principi della legislazione statale "(…) SOLO in quanto si assuma l'espressione -purche nelle immediate adiacenze- nel senso piu restrittivo possibile, giacche in caso contrario la farmacia allontanatasi dalla sua sede originaria adempirebbe la sua funzione non piu in favore dei propri utenti designati, bensi in favore di altri utenti i quali peraltro dispongono gia di un apposito presidio (…)"
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la scelta lessicale del legislatore che unisce le parole "adiacente" e "immediatezza", quasi a rafforzarsi vicendevolmente, implica di per se la manifesta intenzione di escludere ogni ipotesi interpretativa meno rigorosa.
Nel caso di specie, nonostante l'impossibilita di definire ad oggi un parametro oggettivo che rimandi in modo chiaro al limite massimo di distanza compatibile con la regola delle "immediate adiacenze", i Giudici hanno ravvisato motivi sufficienti per accogliere l'istanza cautelare. Si e ritenuto insostenibile che la scelta di nuovi locali posti ad una distanza di 400/500 metri dal confine della zona assegnata potesse ritenersi tanto ridotta da risultare praticamente trascurabile, a maggior ragione se calata in un contesto urbano.