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DELLA COMMISSIONE TECNICA PUO FAR PARTE ANCHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cons.Stato, VI°, 21/9/2011, n. 5299
Come noto le Commissioni Giudicatrice devono essere composte da un numero dispari di commissari, con il massimo di n. 5 componenti; nel caso di specie la societa ricorrente contestava il mancato rispetto di detto numero (dispari) di un Organo Tecnico, dando per scontato che il Responsabile del Procedimento, pur avendo sempre partecipato alle riunioni della C.T., non ne potesse fare parte in ossequio all'art. 84, comma 4° secondo cui "I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta." Al contrario il Consiglio di Stato ha statuito che il Responsabile del Procedimento ben possa, a pieno titolo, essere annoverato tra i componenti di una Commissione Tecnica e come pertanto, nel caso di specie, la C.T. avesse quindi operato con il numero giusto (dispari) di suoi componenti.