Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
Delega di funzioni: il datore di lavoro puo andare esente da responsabilita?
Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 50605 del 16 dicembre 2013
Occorre domandarsi preliminarmente quali siano i limiti di poteri e le responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda e delle figure provviste di delega da parte dello stesso datore di lavoro.
Come noto la figura dell'RSPP è obbligatoria ai sensi delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la stessa ha solo una funzione di ausilio non potendo sostituire il datore di lavoro nella individuazione dei fattori dei rischi e nella scelta delle procedure di sicurezza. L'obbligo di informazione e formazione dei dipendenti, nonché l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi rimane sempre in capo al datore di lavoro.
Nel caso che ci occupa il Tribunale penale di primo grado dichiarava il datore di lavoro responsabile di omicidio colposo in relazione alla morte di un dipendente (colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione di alcune norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).
Era emerso infatti nel corso del dibattimento processuale come non fosse stata fornita un’adeguata formazione in relazione alla movimentazione dei carichi e che in generale non fosse stato predisposto un ambiente sicuro (ai dipendenti d esempio non erano provvisti di protezioni individuali atte ad evitare eventuali infortuni o, comunque, a limitarne i danni).
Condannato in primo grado il datore di lavoro promuoveva appello (prima) e ricorso per Cassazione (poi).
Fermo restando come nel caso specifico veniva confermato dalle evidenze probatorie il nesso causale tra l’omissione delle precauzioni da adottare sul luogo di lavoro e l'occorso infortunio mortale, la suprema Corte ha espresso un principio di diritto secondo il quale “in materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Difatti pur essendo la presenza di un RSPP obbligatoria, tale figura non coincide con quella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori.
Continua e conclude la Corte:
“...il delegato per la sicurezza è figura come già detto del tutto eventuale ed è invece destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro e, perciò, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose, non ricorrenti nel caso in esame (Cass., Sez. IV, n. 37861/2009).
Occorre in definitiva rammentare come in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. n, 81 del 2008, il datore di lavoro non possa delegare, neanche nell’ambito di imprese di grandi dimensioni, l’attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Quanto invece alla delega di funzioni, se presente, essa dovrà avere precise caratteristiche (essere poi applicata concretamente) ed essere redatta nel miglio modo possibile così da non lasciare adito a dubbi.