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Il Decreto "Sblocca-cantieri"

17/05/2019

Dopo tanti annunci il 19 aprile u.s. è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 32, ribattezzato “Decreto Sblocca-cantieri”, che dovrebbe far ripartire non solo i lavori ma, più in generale, tutto il comparto degli appalti pubblici.

Le modifiche apportate sono molteplici e coinvolgono diversi istituti, dagli acquisti sottosoglia ai criteri d’aggiudicazione, dal calcolo dell’anomalia al subappalto ecc., peraltro intervenendo spesso a sostituire “chirurgicamente” solo qualche parole o locuzione ma, ciononostante, comportando la modifica (anche sostanziale) di importanti istituti.

Si è pertanto ritenuto di procedere alla redazione di questo breve sunto delle più importanti novità introdotte, con l’avvertenza di chiarire come dette risultino già applicabili a tutte le gare i cui bandi sono pubblicati dopo il 19/4/2019, ma precisando altresì come il D.L. n. 32/2019 ben potrebbe subire modifiche in sede di conversione (obbligatoriamente entro il 18/6 p.v.).        
     

Anticipazione (art. 35, comma 18)

La presente modifica rappresenta una vera “bomba” nel comparto dei beni e servizi in quanto il Legislatore, con la semplice sostituzione del termine “prestazioni” al precedente “lavori”, ha esteso l’istituto dell’anticipazione del 20% dell’importo dell’appalto anche ai contratti di fornitura e somministrazione; questo comporta che entro 15 gg. dalla firma di tutti i contratti la P.A. dovrà versare il 20% dell’importo contrattuale all’appaltatore, il quale a sua volta dovrà consegnare alla P.A. una fideiussione d’uguale importo (oltre interessi) a garanzia dell’effettiva esecuzione dell’intera prestazione.      

Appalti sottosoglia (art. 36)

Sono state apportate sostanziali modifiche alle soglie dei soli lavori pubblici, in quanto si passa da 150.000€ a 200.00€ per esperire una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con la riduzione peraltro del numero d’invitati obbligatori da 10 a 3; nel contempo, però, sono state eliminate (sempre nelle opere) le successive soglie (da 150.000€ a 1.000.000€ e da 1.000.000€ a 5.548.000€), il che significa che d’ora in poi per lavori pubblici di valore superiore ai 200.000€ si potranno esperire solo procedure ordinarie; altra importante novità è rappresentata dalla “inversione procedimentale” ovvero la possibilità, se espressamente prevista in lex specialis, d’aprire prima le buste contenenti le offerte (tecniche ed economiche) e poi, solo all’esito della graduatoria finale, la busta amministrativa, ma unicamente quella dell’aggiudicatario nonché di altro concorrente “a campione”. La più rilevante modifica è tuttavia rappresentata  certamente dall’imposizione del criterio del prezzo più basso nei sottosoglia, ad eccezione degli appalti di servizi sociali, dei servizi di ristorazione e comunque di tutti quelli ad alta intensità di manodopera, dei servizi di architettura ed ingegneria nonché, infine, degli appalti di beni e servizi d’importo superiore ai 40.000€, purché abbiano carattere innovativo o elevato contenuto tecnologico.

Criteri di aggiudicazione (art. 95)

Se, come sopravvisto, il criterio del minor prezzo è previsto come obbligatorio in tutti gli appalti sottosoglia, ciò comporta una necessaria modifica al comma 3, che indica i casi in cui rimane obbligatoria l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (a prescindere dal valore dell’appalto), mentre al comma 4 viene previsto invece quando è possibile l’applicazione del prezzo più basso (ovviamente nei soli soprasoglia), ad oggi  limitato agli appalti di beni e servizi “con caratteristiche standardizzate” o le cui condizioni risultano “definite dal mercato”. In ogni caso anche qui la novità più sostanziale è rappresentata dall’eliminazione del vincolo del 30% come valore massimo di punteggio dell’offerta economica.

Offerte anomale (art. 97)

Nella determinazione dell’eventuale anomalia delle offerte rimane la distinzione nel caso in cui il criterio d’aggiudicazione sia quello del prezzo più basso rispetto a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; nel primo caso, poi, viene introdotta un’ulteriore distinzione a seconda che il numero delle offerte sia superiore a 15 o inferiore a 15, in entrambi i casi potendosi comunque applicare il conteggio solo se il numero di dette offerte risulti come minimo pari a 5; per quanto concerne invece il criterio del miglior prezzo, detto è applicabile solo se il numero delle offerte è come minimo pari o superiore a 3. È possibile infine prevedere, in tutti gli appalti (opere, forniture e servizi), l’esclusione automatica delle offerte anomale quanto il numero pervenuto è tuttavia superiore a 10, il criterio è quello del prezzo piu’ basso e l’appalto non ha comunque carattere “transfrontaliero”.        

Requisiti di moralità (art. 80)

La prima importante novità è rappresentata dall’aver eliminato la mancanza dei requisiti di moralità in capo al proprio subappaltatore fra le cause d’esclusione del concorrente, a cui deve poi aggiungersi  l’aver precisato che, fra i soggetti d’accertare ex art. 80, vi è anche il socio di maggioranza di società con un numero di soci pari o inferiori a 4 (prima era previsto solo “con meno di 4 soci”); è stato poi disposta la facoltà d’escludere un concorrente che non abbia ottemperato agli obblighi di pagamento d’imposte e tasse anche NON definitivamente accertati nonché, infine, previsto che, nel caso di commissione di un grave illecito professionale (comma 5, lett c), il periodo d’esclusione risulti di 3 anni decorrenti dalla data del provvedimento o, in caso di giudizio, dal passaggio in giudicato della sentenza in ogni caso fermo restando che la P.A., nelle more di detto giudizio, possa comunque tener conto del provvedimento comminato al concorrente ai fini partecipativi.   

Commissari (art. 77, comma 3-bis)

Allo scopo di venire “incontro” alle difficoltà di costituzione degli Albi tenuti dall’ANAC il Legislatore ha previsto che, in caso d’accertata “indisponibilità“ o di “disponibilità insufficiente” di detti Commissari iscritti nell’Albo Anac, è possibile che tutta la Commissione (e quindi anche il Presidente) sia nominata interamente alla Stazione Appaltante.  

Subappalto (art. 105)

La prima grande modifica è rappresentata dall’innalzamento della percentuale da 30% al 50% di possibile subappalto in gara, a cui s’aggiunge poi la definitiva eliminazione dell’obbligo d’indicazione della cd. “terna”, ma anche l’eliminazione del divieto di poter subappaltare ad un soggetto che ha partecipato alla medesima procedura;  infine di estrema rilevanza è la reintroduzione dell’obbligo d’espressa indicazione in lex specialis della facoltà di poter subappaltare.   

Introduzione di nuovo Regolamento ed abrogazione di Linee-Guida (art.216, comma 27-octies)

Ultima (ma non per importanza) novità risulta il “ritorno” di un Regolamento unico nonché l’abrogazione delle Linee-Guida ANAC e di alcuni Decreti Ministeriali; ad una prima lettura parrebbe che tutte le Linee-Guida siano abrogate ma, se si legge con maggior attenzione il comma 27-octies (“Nelle more dell’adozione [.] di un regolamento [.] le linee guida ed i decreti in attuazione delle disposizioni [.] rimangono in vigore [.] fino alla data d’entrata in vigore del regolamento [.]”) ben ci si avvede come soltanto quelle espressamente indicate diventino “inefficaci” (quindi abrogate) entro 180 gg. o, comunque, all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, mentre tutte le altre Linee-guida rimangono pienamente valide. Ma quali sono quelle “indicate”?  Sono la Linea-guida n. 3 (ex art. 31, comma 5° relativamente al RUP), la Linea-guida n. 4 (sugli appalti sottosoglia ex art. 36, comma 7) nonché i seguenti Decreti Ministeriali sui requisiti per i servizi di architettura ed ingegneria (art. 24, comma 2), sulle opere superspecialistiche (art. 89, comma 1), sul Direttore Lavori nonché, infine, sulla qualificazione dei Beni culturali.

Ciò di conseguenza significa che fino all’entrata in vigore del Regolamento unico tutte le Linee-guida ANAC rimangono valide e che dopo la sua adozione soltanto le Linea-Guida n. 3 e 4 sono da intendersi abrogate, mentre tutte le altre rimangono pienamente valide.

Sempreché il decreto Sblocca-cantieri venga convertito in legge!

 

Si allegano alcune SLIDE relative alle ulteriori novità non specificamente trattate nel presente scritto.

Per chi poi volesse maggiori chiarimenti ed informazioni sulle modifiche nel settore degli appalti pubblici, si consiglia la partecipazione al Convegno organizzato a Milano venerdì 31 maggio p.v.