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Decreto PNRR 4: le novità rilevati in materia di diritto del lavoro

03/04/2024

Nell’ambito dell’attuazione nel nostro ordinamento del PNRR, in data 02.03.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 19/2024 (cd. Decreto PNNR 4) il quale interviene anche in materia di diritto del lavoro, modificando la normativa attuale ed introducendo anche alcune interessanti novità.

In particolare, il testo di legge apporta alcune significative modifiche in materia di somministrazione abusiva di lavoro e contrasto al lavoro irregolare.

 In particolare, viene esteso il regime di responsabilità solidale fra committente e appaltatore di cui all’art.  29, co. 2, d.lgs. D.lgs. 276/2003 anche al cd. appaltatore fittizio, ovvero colui che ricorre alla somministrazione di lavoratori da parte di soggetti non autorizzati, integrando una fattispecie di somministrazione illecita. Tale soggetto, in precedenza, non era ritenuto responsabile non essendo questi il reale fruitore delle prestazioni lavorative: da oggi, invece, il lavoratore potrà richiedere la corresponsione dei trattamenti retributivi e contributivi dovuti in relazione al periodo di appalto anche all’appaltatore accertato come fittizio. Resta escluso però qualsiasi obbligo relativo a sanzioni civili, di cui risponde solamente il diretto responsabile dell’inadempimento (ovvero, il reale datore di lavoro).

Fra le ulteriori misure previste vi infine è l’obbligo di garantire al personale impiegato nell’appalto l’applicazione di un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali maggiormente applicati nel settore, nonché l’inasprimento delle sanzioni penali per somministrazione, appalto, distacco illeciti e di quelle amministrative per il lavoro irregolare.

Interessanti sono poi le novità a contrasto della violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Decreto-legge introduce un sistema unico di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi operanti nei settori edili (cd. patente a crediti). Ciascuno di questi soggetti verrà dotato di una patente digitale, rilasciata dall’INL, che rappresenta un vero e proprio titolo abilitante ad operare nel settore.

Al pari di una patente di guida, essa sarà inizialmente dotata di 30 crediti, i quali verranno progressivamente decurtati, in misura specifica, per ogni sanzione inerente alla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro. Vi è la possibilità, tuttavia, di recuperare i punti decurtati partecipando attivamente a corsi di formazione concernenti salute e sicurezza dei lavoratori. In ipotesi di particolare, gravità, poi, l’INL potrà sospendere - anche in via cautelare - la patente per un massimo di 12 mesi.

Infine, viene introdotta una “Lista di conformità INL” volta a “premiare” i datori di lavoro qualora, a seguito di accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale.  L’inserimento dell’impresa in detta lista, infatti, comporta il rilascio di un attestato che certifica la sua regolarità per un periodo di 12 mesi, escludendola da qualsiasi verifica ad iniziativa dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti. Tale esenzione non opera, tuttavia, in caso di verifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in caso di richiesta di intervento ispettivo.

L’intervento normativo apporta un rilevante irrigidimento dell’apparato sanzionatorio a tutela del lavoro irregolare; tuttavia, si contraddistingue anche per l’introduzione di misure innovative di certificazione e di garanzia dei datori di lavoro, i quali vengono “ricompensati” in caso di corretto rispetto della normativa in materia di diritto di lavoro.