Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Decreto Monti cd. “libera Italia”

28/02/2012

DECRETO LEGGE 24/1/2012, N. 1

Il governo Monti ha approvato, in data 24/1/2012 (con entrata in vigore il successivo 25/1/2012), una lunga serie di norme sulla concorrenza e competitivita che riguardano (in parte) anche gli appalti; in particolare:

ART. 25: Alle Regioni e demandato il compito di riorganizzare il settore dei servizi pubblici locali entro il 30/6/2012, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri procedera direttamente con decreto. Le societa cd. in house sono assoggettate al patto di stabilita nonche obbligate (anche loro) all'acquisto di beni e servizi secondo le norme di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 35: Allo scopo d'accelerare il pagamento dei crediti commerciali "certi, liquidi ed esigibili" maturati al 31/12/2011 dagli operatori economici nei confronti delle PP.AA. e possibile, su espressa richiesta di detti creditori, che al posto del pagamento vengano assegnati dei Titoli di Stato (con un limite di 2.000.000 €); si deve attendere tuttavia l'approvazione di un decreto del Ministro dell'Economia per dare attuazione a dette disposizioni. Con il medesimo articolo e poi stato previsto che, fino al 31/12/2014, e sospeso il regime della cd. "Tesoreria unica" disposta dall'art. 7 D.Lgs. n. 279/97.

ARTT. 41-43: Sono state introdotte alcune novita normative per il cd. "sviluppo infrastrutturale", come la possibilita d'emissione di obbligazioni da parte delle societa di progetto (cd."project bond" - art. 41), la modificazione dell'art. 173 del codice-appalti per snellire la disciplina del Promotore per le infrastrutture strategiche (art. 42), nonche infine estesa l'applicabilita del project financing anche per la realizzazione di strutture carcerarie.

ART. 44: con la nuova figura del "contratto di disponibilita" (inserito al comma 15-bis dell'art. 3 nonche all'art. 160-ter del codice-appalti) e stata prevista la possibilita di costruire un'opera (di proprieta privata) che verra poi messa a disposizione di una P.A. per l'esercizio di un servizio pubblico, dietro un corrispettivo in denaro. La P.A., in altre parole, puo affidare ad un soggetto privato (affidatario) l'incarico di realizzare un'opera, che serve a detta P.A. per l'esercizio di un pubblico servizio, che verra poi resa "disponibile" alla medesima P.A. affidante pur rimanendo di proprieta del soggetto privato, il quale si accolla il rischio della costruzione nonche della costante "gestione tecnica" di tale opera a fronte del versamento di un "canone di disponibilita", che potra anche essere ridotto nei periodi di scarsa utilizzabilita dell'opera medesima.

ART: 50: sono infine state apportate modificazioni agli artt. 93, 97, 128, 144, 159 e 253 del codice-appalti.