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DECRETO MILLEPROROGHE: mancata proroga esclusione offerte anomale
D.L. 30/12/2015, n. 210
Il decreto Milleproroghe del 30/12/2015 non ha disposto la proroga della facoltà, concessa alle Stazioni appaltanti dal D.Lgs.n. 163/2006, art. 122, comma 9° (appalti di lavori) ed art. 124, comma 8° (appalti di forniture e servizi), di poter prevedere, nelle lex specialis di gara, l’esclusione automatica delle offerte accertate come anormalmente basse.
Detta facoltà era fissata dall’art. 253, comma 20-bis del Codice appalti e poteva trovare applicazione nelle gare di lavori d’importo inferiore al milione di euro, quando il criterio era quello del massimo ribasso e vi erano minimo 10 offerte valide, ovvero nelle gare per la fornitura di beni e servizi d’importo inferiore ai 100.000 € (e con le medesime condizioni di cui sopra).
Per effetto della mancata proroga, dunque, le Pubbliche Amministrazioni appaltanti non potranno piu’ d'ora innanzi disporre alcuna estromissione automatica ma saranno obbligate, in tutti i casi, a procedere alla verifica d’eventuale anomalia nei confronti delle offerte anormalmente basse.