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Il Decreto Legge n. 44/2021 e l’obbligo di vaccinazione per i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario

06/04/2021
Decreto-legge 1/04/2021, n. 44

Il recente D.L. 1 aprile 2021, n. 44, ai sensi dell’art. 4, ha imposto l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitari e gli operatori di interesse sanitario che operano all’interno di strutture sanitarie, socio sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

L’ inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari e degli operatori di interesse sanitario determina la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale o prestazione lavorativa implicante contatti interpersonali o comportante, in qualsiasi forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

I soli “soggetti sanitari” esentati dalla vaccinazione obbligatoria sono solo coloro che versano in una condizione clinica (accertata dal medico di famiglia) attualmente incompatibile con la vaccinazione stessa.

La procedura

Entro il giorno 6 aprile 2021, gli Ordini professionali devono inviare l’elenco dei propri iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o provincia autonoma in cui hanno sede affinché queste, alla ricezione degli elenchi, possano verificare lo stato vaccinale dei soggetti su indicati. Analogamente a quanto sopra, sempre entro oggi, i datori di lavoro devono inviare l’elenco degli operatori di interesse sanitario (es. gli ASO per gli studi e ambulatori odontoiatrici).

Gli Enti regionali, una volta verificata l’eventuale assenza di vaccino in capo ai professionisti sanitari e agli operatori di interesse sanitario, coinvolgono le ASL competenti, che, a loro volta, avviano l’iter burocratico e amministrativo dedicato alla “richiamata” dei soggetti non ancora vaccinati.

Qualora dovesse persistere l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del professionista sanitario o operatore di interesse sanitario, l’ASL, previo ulteriore accertamento, comunica  per iscritto all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza tale inadempienza.

L’atto di accertamento da parte dell’ASL determina, infatti, come già anticipato, la sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni sanitarie o le mansioni lavorative potenzialmente rischiose per la diffusione del virus.

Il datore di lavoro

Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione sull’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte degli Enti di competenza deve adibire il lavoratore, se possibile, a mansioni, anche inferiori, non implicanti un rischio da contagio con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitanti. Qualora l’assegnazione a mansioni diverse non dovesse essere possibile, per il periodo di sospensione comminato (perdurante fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), al professionista/operatore di interesse sanitario non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento.

Diversamente, il datore di lavoro deve adibire quei soggetti che sono in uno stato di incompatibilità clinica con la vaccinazione, in quanto troppo rischiosa per il loro stato di salute, a mansioni diverse, senza alcun tipo di decurtazione della retribuzione.