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DECRETO-FARE: le novita in materia di appalti
D.L. 21/6/2013 n. 69 conv. Legge 9/8/2013, n. 98
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 20/8/2013 (e conseguente entrata in vigore il successivo 21/8/2013) il cd. “Decreto-Fare” diventa definitivamente legge; ecco in sintesi le piu' importanti novità in materia di appalti pubblici:
art. 13-bis: entro 180 gg. verranno pubblicate le Linee-guida per l'accreditamento di conformità delle piattaforme tecnologiche per le aste on-line e per il mercato elettronico, utilizzabili per gli acquisti di beni e servizi di IT;
art 19: sono apportate alcune novità agli artt. 143, 144, 154, 174 e 175 del D.Lgs.n. 163/06 in materia di Concessioni e di Finanza di progetto;
art. 21: il termine di cui all'art. 357, comma 5 del D.P.R n. 207/2010 (Regolamento d'esecuzione del D.Lgs.n. 163/06) è prorogato al 30/6/2014 relativamente all'entrata in vigore dell'obbligo della cd. “Garanzia globale di esecuzione”;
art. 26: sono prorogati i seguenti termini dell'art. 253 D.Lgs.n. 163/06, ovvero:
- al 31/12/2015 quello delle SOA relativamente alla dimostrazione del requisito della cifra d'affari realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo;
- al 31/12/2015 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per le procedure d'affidamento di incarichi di progettazione;
- al 31/12/2015 quello d'applicazione, per le stazioni appaltanti, delle dsposizioni di cui agli artt.122, comma 9 (esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare per lavori d'importo inferiore a 1.000.000 €) ed 124, comma 8 (esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare per forniture e servizi d'importo inferiore a 100.000 €);
art. 26-bis: E' poi previsto l'obbligo, nella determina a contrarre relativa all'indizione di una gara, di motivare la NON suddivisione in lotti dell'appalto (art. 2, comma1-bis D.Lgs.n. 163/06), in quanto la suddivisione in lotti di una procedura ad evidenza pubblica diventa regola generale (vds. anche modifiche all'art. 6, comma 5° ed all'art. 7, comma 8);
art. 26-ter: per le gare di lavori indette dopo il 21/8/2013 e fino al 31/12/2014 è consentita l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale a favore dell'appaltatore;
art. 31: sono apportate sostanziali modifiche alla disposizioni in materia di DURC:
- è soppresso l'obbligo del DURC per la concessione di benefici normativi e contributivi;
- viene eliminato l'obbligo di richiesta del DURC per i lavori privati di manutenzione (quando non si ricorre ad imprese in economia);
- viene confermato l'obbligo di acquisizione d'ufficio del DURC (art. 38, comma 3° D.Lgs.n. 163/2006), anche per i pagamenti (art. 118, comma 6);
- le stazioni appaltanti che rinvengono un DURC irregolare devono trattenere la somma di cui l'appaltatore risulta debitore e versarla direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi o alle Casse edili;
- le amministrazioni devono acquisire (d'ufficio) il DURC per la verifica delle dichiarazioni ex art. 38, per l'aggiudicazione e stipula del contratto d'appalto, per il pagamento dei SS.AA.LL. e per il rilascio del certificato di collaudo;
- il DURC ha validità 120 gg. e può venir utilizzato anche per tutte le altre cause (oltre a quelle sopraevidenziate); inoltre le PP.AA., dopo la stipula contrattuale, devono acquisire il DURC d'ufficio ogni 120 gg. ed inoltre devono acquisirlo (sempre d'ufficio anche relativamente i subappaltatori);
- è inoltre previsto che gli Enti preposti al rilascio del DURC, prima di emettere un DURC negativo, invitino gli interessati a regolarizzare la loro posizione entro un termine non superiore a 15 gg., indicando specificamente le cause della loro “non regolarità”;
- infine la durata di 120 gg. del DURC vale anche per i lavori edili privati.
art. 32: sono apportate alcune modifiche anche al D.lgs.n. 81/2008, tra cui è disposto:
- che non è piu' necessaria la predisposizione del DUVRI nel caso di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di materiale e di lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno (intesa come somma delle giornate-lavoro necessarie per effettuare lavori o servizi, considerata con riferimento all'arco temporale di 1 anno);
- è poi modificato l'art. 131 D.Lgs.n. 163/06 con la previsione di predisposizione di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento;
- è infine modificato l'art. 82 D.Lgs.n. 163/06 con l'introduzione del comma 3-bis in cui è previsto che anche nelle gare al prezzo piu' basso detto prezzo dev'essere determinato “al netto delle spese relative al costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali”;
art. 49-ter: viene infine stabilito che a far data dal 7/11/2013 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali, quelli tecnico-professionali e quelli economico-finanziari deve essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca-dati di cui all'art. 6-bis D.Lgs.n. 163/06.