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DE PROFUNDIS per le istanze cautelari in materia di appalti pubblici
Ordinanza Trib. U.E. 4/9/2012, T-213/12/R
In materia d'appalti pubblici la perdita dell'opportunità di vedersi aggiudicare un appalto (e quindi eseguire il contratto) è insista nel concetto stesso di procedura di gara e, quindi, non può ritenersi tale da determinare, di per sé, un danno grave ed irreparabile, a meno che l'impresa che chiede l'adozione di provvedimenti cautelari non dimostri come, in caso di mancata adozione di detti provvedimenti, subirà un danno economico ben superiore alla perdita stessa del contratto. In altri termini la facoltà oggi concessa di formulare (ed ottenere) un risarcimento economico del danno causato da un'illegittima esclusione e/o non aggiudicazione porta a che la richiesta di sospensione cautelare di detti provvedimenti negativi possa essere invocata (ed ottenuta) se e solo se, secondo il Tribunale UE, il richiedente dimostri, depositando la propria situazione economico-finanziaria, che l'irreparabilità del danno economico che subirebbe - nell'immediatezza - da detta esclusione e/o non-aggiudicazione sarebbe tale da non poter attendere neppure il ristoro economico eventualmente riconoscibile in sede risarcitoria. La presente pronuncia, se dovesse essere seguita anche dai giudici amministrativi italiani, rischia di provocare la definitiva “dequotazione” dell'istanza cautelare in materia di appalti pubblici, a meno che le società ricorrenti non si abituino a dimostrare (rectius, provare documentalmente) il danno “grave ed irreparabile” che la perdita di un appalto provoca sulla loro situazione economico-patrimoniale “generale” che, va ben vedere, va oltre la mera mancata aggiudicazione dell'appalto di cui è gara.