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Datore sempre responsabile per la pericolosita del macchinario
Corte di Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 8 agosto 2011 n. 31571
Conferma la giurisprudenza prevalente la Cass.Pen. n. 31571/2011 secondo cui il datore di lavoro e responsabile per gli incidenti occorsi ai propri dipendenti durante lo svolgimento della prestazione. Il caso sottoposto alla Suprema Corte, sentenza 31571/2011, riguardava la morte di un operaio di una azienda agricola che aveva perso la gamba destra rimasta incastrata nella macina di un mulino e che poi era deceduto in ospedale. Secondo la perizia tecnica
il macchinario risultava sprovvisto del carter interno di protezione ed anche se l'imprenditore, di sua iniziativa, aveva dotato il mulino di una protezione esterna per garantire maggiore sicurezza, secondo i giudici di Piazza Cavour cio non era sufficiente a scagionarlo, perche la sua responsabilita derivava dal fatto di aver impiegato un proprio dipendente nell'utilizzo di un macchinario poco sicuro.
Infatti secondo i giudici "il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, e tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marcatura di conformita CE o l'affidamento riposto nella notorieta e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilita". In altre parole a nulla vale la scusante che la macchina avesse il marchio di conformita CE o che fosse di una marca conosciuta; se lo strumento era difettoso il datore ne risponde sempre in prima persona e cio a prescindere da una eventuale e concorrente responsabilita del produttore.