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Danno da farmaci cagionato dall'ospedale
Cassazione civile sentenza, sez. III, 30 settembre 2009 n. 20954
La Cassazione torna sul tema della prova del nesso causale (Cass Sez Unite 577/2008), sancendone l'onere a carico della struttura sanitaria anche nel caso di danno da somministrazione di un farmaco durante un ricovero ospedaliero.
Il caso e quello di una paziente, ricoverata in ospedale per una broncopolmonite e trattata con streptochemicetina, farmaco notoriamente ototossico.
Ricoverata successivamente presso un'altra struttura ospedaliera (dove si era recata per una sindrome vertiginosa), le veniva diagnosticata la lesione del labirinto, che la donna ascriveva alla negligente somministrazione del farmaco effettuata dai medici nell'ospedale precedente.
I giudici della Corte di Appello ritenevano che l'ospedale convenuto non fosse responsabile, in quanto la paziente non aveva provato il nesso causale (vale a dire che non aveva provato che i danni lamentati erano stati causati dal farmaco somministrato). Piu esattamente la paziente non aveva dato prova di aver comunicato al personale medico o paramedico che gli asseriti disturbi si erano manifestati gia prima della sospensione del farmaco.
La Cassazione rovescia invece la decisione dei giudici di appello e accoglie il ricorso della donna, precisando la ripartizione dell'onere della prova tra le parti: ogni qual volta il paziente ricoverato assuma di aver subito un danno a seguito del trattamento medico ricevuto deve provare solo la sussistenza del nesso causale fra farmaco e danno, mentre compete al debitore (struttura ospedaliera) offrire la prova dell'assenza di colpa, secondo il principio stabilito dall'art. 1218 c.c..