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Danno causato in ospedale da un dispositivo medico: chi risponde?

25/01/2012

Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 dicembre 2011, causa C- 495/10

Il caso, seppur avvenuto in Francia (applicando la disciplina di tale paese), e comunque interessante perche, pur nelle diversa disciplina, l'iter appare analogo a quello che potrebbe avvenire in Italia.

Il sig. D., durante un intervento chirurgico, rimane vittima di ustioni causate dal malfunzionamento di un materasso riscaldante su cui era stato posto.

Il produttore del materasso, debitamente identificato, avrebbe dovuto essere considerato responsabile del danno ai sensi della Direttiva da responsabilita da prodotto difettoso (Dir 83/374/CEE).

Invece il sig. D. cita la struttura ospedaliera davanti al Tribunale francese ed ottiene il risarcimento del danno da lui subito durante l'intervento (nel diritto francese, infatti, vige un principio giurisprudenziale secondo cui il servizio pubblico ospedaliero e responsabile, anche in assenza di sua colpa, delle conseguenze dannose pee gli utenti derivanti dal malfunzionamento di prodotti o apparecchi utilizzati nell'ambito delle cure fornite).

La struttura ospedaliera pero impugna e chiede al Consiglio di Stato francese di chiarire se la responsabilita oggettiva dell'ospedale possa coesistere o meno con il regime di responsabilita del produttore stabilito dalla direttiva 85/374/CEE.

La Corte di Giustizia precisa che chi impiega, nell'ambito della prestazione di cure mediche, un materasso precedentemente acquistato, non puo essere considerato responsabile ex dir 85/374/CEE in quanto non puo essere considerato un partecipante alla catena di fabbricazione e commercializzazione del prodotto, ne un fornitore del prodotto stesso.

Tuttavia, la Corte sottolinea che i due diversi regimi di responsabilita (quello dell'Ospedale e quello del produttore), possono coesistere; in particolare, la responsabilita dell'ospedale non deve pregiudicare - come accade - la tutela del paziente, ma tale possibilita dev'essere riconosciuta anche all'ospedale stesso che, dopo aver risarcito il danno causato dal difetto del prodotto, deve poter disporre di un meccanismo simile all'azione di regresso per rivalersi nei confronti del produttore.

In conclusione, la struttura ospedaliera francese, condannata a risarcire il danno al sig. D., potra rivalersi nei confronti del produttore del materasso.