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D.LGS. 231/2001: LE INDAGINI SULLA CONDOTTA DELL'AGENTE DEVONO ESSERE ANALITICHE

20/11/2012

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PENALE, N. 40380 DEL 15/10/2012

Nel caso di specie gli amministratori di una società erano stati indagati e rinviati a giudizio con l'accusa di aver commesso il reato di false comunicazioni sociali; il giudizio di primo grado, confermato in sede di appello, vedeva invece assolti gli imputati dai reati loro ascritti ma, ciononostante, vedeva riconosciuta la responsabilità della società per gli illeciti amministrativi concernenti le operazioni per cui era stato avviato il procedimento penale. La decisione di secondo grado veniva così rimessa al vaglio della Corte di Cassazione, sul presupposto del mancato nesso funzionale oggettivo tra l'illecito commesso e la responsabilità dell'ente e la Corte di legittimità ha sottolineato la necessità di procedere all'accertamento della responsabilità degli enti con estrema cautela; oggetto dell'indagine dei giudici, infatti, dev'essere la proiezione soggettiva del soggetto agente, tale da doversi concretizzare su un piano d'oggettività, concretezza ed attualità, così da potersi apprezzare - in capo all'ente - l'effettivo vantaggio ed interesse dello stesso. Diventa pertanto fondamentale, da parte dei giudici, procedere ad una disamina attenta e puntuale di tutti i profili della vicenda, da trasporsi poi analiticamente nella motivazione della sentenza, pena l'annullamento delle pronunce di merito.