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Il d.lgs. 209/2025: un nuovo paradigma di tutela del consumatore nei contratti online
Con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2026, il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2673 del parlamento europeo e del consiglio, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.
Anche se il focus del nuovo intervento normativo sembra limitato ai contratti di servizi finanziari, in realtà una lettura più attenta evidenzia importanti modifiche al Codice del consumo, che riguardano più in generale i contratti conclusi mediante un’interfaccia online (Art. 1 Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).
Il provvedimento, entrato formalmente in vigore il 23 gennaio 2026, applicabile ai contratti stipulati dopo il 19 giugno 2026, modifica la precedente cornice normativa rilevante in materia di e-commerce e recepisce, sotto la spinta della digitalizzazione dei mercati, nuovi standard europei di trasparenza e tutela del consumatore.
Il cuore dell’intervento è l’introduzione, nel codice del consumo (d.lgs. 206/2005), di una nuova sezione dedicata alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Questa sezione ha lo scopo di colmare un vuoto normativo: fino all’entrata in vigore del decreto, i servizi finanziari conclusi online erano parzialmente esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina dei contratti a distanza e delle pratiche commerciali scorrette, con conseguente rischio di protezione insufficiente per i consumatori nel mercato digitale.
Il D.Lgs. 209/2025 introduce, però, novità rilevanti per tutti i contratti conclusi on line
OBBLIGHI INFORMATIVI
All'articolo 49, comma 1, che disciplina gli obblighi informativi che il professionista deve rispettare prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché' il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B e, se del caso, le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-bis;».
La finalità è duplice: rafforzare la conoscenza consapevole da parte del consumatore e prevenire pratiche che potrebbero risultare ingannevoli o manipolative sul piano della presentazione dell’offerta online.
FUNZIONE DI RECESSO
Il D.lgs. 209/2025 introduce nel Codice del consumo l’art. 54 bis (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online).
Per i contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, il professionista consente al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso.
La funzione di recesso consente al consumatore di inviare una dichiarazione di recesso online che informa il professionista della sua decisione di recedere dal contratto. Tale dichiarazione di recesso online consente al consumatore di fornire o confermare facilmente le seguenti informazioni:
- il suo nome;
- le informazioni che identificano il contratto dal quale intende recedere;
- le informazioni relative al mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso sara' inviata al consumatore.
La funzione di recesso è indicata in modo facilmente leggibile con le parole: "recedere dal contratto qui" o con un'altra formulazione equivalente altrettanto inequivocabile. Tale funzione è resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso, figura in modo ben visibile sull'interfaccia online ed è facilmente accessibile al consumatore.
I consumatori devono dunque poter esercitare il recesso con modalità “one-click”, grazie a un pulsante chiaramente identificabile. In mancanza di tale funzione o qualora le informazioni sul recesso non siano adeguatamente comunicate prima della conclusione del contratto, il diritto di recesso può essere ampliato nel tempo, rafforzando così la tutela effettiva del consumatore.
Il rispetto dei nuovi obblighi richiederà, quindi, da parte dei soggetti che vendono beni e servizi tramite piattaforme di e-commerce una revisione delle proprie condizioni generali di contratto, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi informativi, e un adeguamento delle funzioni della piattaforma con l’implementazione di una funzione di recesso che soddisfi le caratteristiche indicate dal nuovo art. 54 bis del Codice del consumo.