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Il d.lgs. 209/2025: un nuovo paradigma di tutela del consumatore nei contratti online

30/01/2026
Eleonora Lenzi
Greta Maiorana

Con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2026, il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2673 del parlamento europeo e del consiglio, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE. 

Anche se il focus del nuovo intervento normativo sembra limitato ai contratti di servizi finanziari, in realtà una lettura più attenta evidenzia importanti modifiche al Codice del consumo, che riguardano più in generale i contratti conclusi mediante un’interfaccia online (Art. 1 Modifiche al codice del consumo, di  cui  al  decreto  legislativo  6 settembre 2005, n. 206).

Il provvedimento, entrato formalmente in vigore il 23 gennaio 2026, applicabile ai contratti stipulati dopo il 19 giugno 2026, modifica la precedente cornice normativa rilevante in materia di e-commerce e recepisce, sotto la spinta della digitalizzazione dei mercati, nuovi standard europei di trasparenza e tutela del consumatore.

Il cuore dell’intervento è l’introduzione, nel codice del consumo (d.lgs. 206/2005), di una nuova sezione dedicata alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Questa sezione ha lo scopo di colmare un vuoto normativo: fino all’entrata in vigore del decreto, i servizi finanziari conclusi online erano parzialmente esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina dei contratti a distanza e delle pratiche commerciali scorrette, con conseguente rischio di protezione insufficiente per i consumatori nel mercato digitale.

Il D.Lgs. 209/2025 introduce, però, novità rilevanti per tutti i contratti conclusi on line

OBBLIGHI INFORMATIVI

All'articolo 49, comma 1, che disciplina gli obblighi informativi che il professionista deve rispettare prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, la lettera h) è sostituita  dalla seguente:

      «h) in caso di sussistenza  di  un  diritto  di  recesso, le condizioni, i termini e le  procedure  per esercitare  tale  diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché'  il  modulo  tipo  di recesso  di  cui  all'allegato  I,  parte  B  e,  se  del  caso,   le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della  funzione  di recesso di cui all'articolo 54-bis;».

La finalità è duplice: rafforzare la conoscenza consapevole da parte del consumatore e prevenire pratiche che potrebbero risultare ingannevoli o manipolative sul piano della presentazione dell’offerta online.

FUNZIONE DI RECESSO

Il D.lgs. 209/2025 introduce nel Codice del consumo l’art. 54 bis (Esercizio del diritto di recesso dai contratti  a distanza  conclusi  mediante un’interfaccia  online).  

Per  i contratti a distanza  conclusi  mediante  un'interfaccia  online,  il professionista consente al  consumatore  di  recedere  dal  contratto anche utilizzando una funzione di recesso.

La funzione di recesso consente al  consumatore  di  inviare una dichiarazione di recesso online  che  informa  il  professionista della sua decisione di recedere dal contratto. Tale dichiarazione  di recesso online  consente  al  consumatore  di  fornire  o  confermare facilmente le seguenti informazioni:

  1. il suo nome;
  2. le informazioni che identificano il contratto  dal  quale intende recedere;
  3. le informazioni relative al mezzo elettronico tramite  il quale la conferma del recesso sara' inviata al consumatore.

La funzione  di  recesso  è  indicata  in  modo  facilmente leggibile con le parole: "recedere dal contratto qui" o con  un'altra formulazione equivalente altrettanto inequivocabile. Tale funzione è resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in  cui può essere esercitato il diritto di  recesso,  figura  in  modo  ben visibile sull'interfaccia online  ed  è  facilmente  accessibile  al consumatore.

I consumatori devono dunque poter esercitare il recesso con modalità “one-click”, grazie a un pulsante chiaramente identificabile. In mancanza di tale funzione o qualora le informazioni sul recesso non siano adeguatamente comunicate prima della conclusione del contratto, il diritto di recesso può essere ampliato nel tempo, rafforzando così la tutela effettiva del consumatore.

Il rispetto dei nuovi obblighi richiederà, quindi, da parte dei soggetti che vendono beni e servizi tramite piattaforme di e-commerce una revisione delle proprie condizioni generali di contratto, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi informativi, e un adeguamento delle funzioni della piattaforma con l’implementazione di una funzione di recesso che soddisfi le caratteristiche indicate dal nuovo art. 54 bis del Codice del consumo.