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CREDITI VERSO LE PP.AA.:rilascio del DURC
CIRCOLARE MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI N. 40 DEL 21/10/2013
Con la circolare n. 40/2013 il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti operativi per il rilascio del DURC da parte degli enti previdenziali nel caso previsto dal Decreto 13/3/2013, ovvero qualora un'impresa, debitrice nei confronti degli enti previdenziali, richieda in DURC “in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
La circolare indica gli elementi che debbono essere contenuti nel DURC e le modalità di rilascio; in sintesi:
- gli enti previdenziali sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che abbiano ottenuto la certificazione di uno o più crediti certi, liquidi ed esigibili; il soggetto richiedente dovrà fornire gli estremi delle certificazioni di credito così da permettere agli enti previdenziali, che dovranno rilasciare il DURC, di verificare tramite piattaforma informatica l'esistenza del credito certificato;
- qualora il DURC debba essere acquisito d'ufficio da una P.A., il soggetto interessato nella fase d'avvio del procedimento dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della P.A. per cui ha ottenuto la certificazione e fornire il relativo codice.
La circolare chiarisce inoltre come il DURC così ottenuto possa essere utilizzato per tutte le finalità previste dalla legge e come sarà considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio.