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CREDITI DELLE BANCHE: obbligatorio il deposito degli estratti dall'apertura del conto
Cass. Civile, I°, 20/01/2017, n. 1580
Il fallimento della società XY nonché gli eredi di altro soggetto, che aveva garantito in qualità di fideiusssore per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal primo, vengono condannati in 1° e 2° grado al pagamento in favore di un istituto di credito delle somme risultanti dai saldi negativi di due conti correnti intestati alla fallita ed al suo fideiussore.
I debitori ricorrono in Cassazione che, con la sentenza in esame, ribadisce in primo luogo il dovere del giudice di rilevare la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente costituenti il fondamento della domanda di riconoscimento del credito, affermando inoltre che la banca non può limitarsi a produrre un estratto delle proprie scritture da cui risulti il saldo del conto corrente, ma è invece tenuta a produrre in giudizio gli estratti a partire dalla data di apertura della posizione.
Solo in questo modo secondo i giudici di legittimità si può ritenere assolto l’onere probatorio della banca in ordine all’esistenza ed alla determinazione esatta dell’ammontare del credito che afferma di vantare.