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Costi della manodopera: esclusione dell’operatore che non indica i costi in offerta anche in mancanza dell'indicazione del modulo telematico utilizzato dalla stazione appaltante

18/03/2025

Delibera ANAC, 14/01/2025, nr. 15

Se l’operatore economico omette di indicare i costi della manodopera e della sicurezza per una mancanza relativa alla piattaforma telematica utilizzata dalla stazione appaltante è escluso dalla gara, senza soccorso istruttorio. Con la Delibera 15/2025 l’ANAC richiama il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico che deve preoccuparsi di corredare ugualmente la domanda con tali costi, pena l'esclusione

Vediamo il caso.

Il Comune di Napoli (Comando Polizia Locale) affidava un appalto sottosoglia per la realizzazione di sistemi di monitoraggio elettronico da remoto di siti degradati, per la prevenzione di illeciti ambientali (sversamento/abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali anche pericolosi) con procedura negoziata sottosoglia (art. 50, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 36/2023) e con il criterio del minor prezzo.

L’impresa esclusa, ai sensi dell’art. 108, 9 comma,  per non aver indicato nella propria offerta i costi della manodopera e i costi per la sicurezza, lamentava che nel modulo telematico non era indicato lo spazio per quotare separatamente tali costi e che, in ogni caso, la Stazione appaltante avrebbe dovuto applicare il soccorso istruttorio in considerazione del fatto che la giurisprudenza ammetterebbe una deroga al principio dell’espulsione automatica dalla gara nel caso di “materiale impossibilità” per l’offerente di procedere all’indicazione separata, nell’ambito della propria offerta.

La Stazione appaltante difendeva il proprio operato sostenendo che il bando conteneva una esplicita previsione di esclusione nel caso di mancata indicazione di tali costi e,  pur ammettendo che il campo relativo all’Offerta Economica della RDO sulla piattaforma Acquisti in rete MePa non consentiva l’inserimento dei campi relativi ai costi degli oneri della sicurezza e manodopera, si poteva caricare, nel campo relativo alla busta dell’Offerta Economica, una pagina aggiuntiva in cui indicare i costi relativi alla stima della manodopera e oneri della sicurezza, al pari di quanto fatto da altri concorrenti.

L’Autorità conferma la legittimità della esclusione ritenendo che “la sanzione dell’esclusione prevista dall’art. 108, 9 comma del Codice si deve ritenere automaticamente applicabile anche qualora la piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara non preveda tale possibilità, in quanto l’operatore economico ha l’onere di informarsi presso la Stazione appaltante riguardo alle modalità attraverso le quali la stessa ammetta l’indicazione di tali costi al di fuori del suddetto modulo telematico. E ciò soprattutto quando la stazione appaltante ha richiamato indicato nel bando la prescrizione “a pena di esclusione”.  

Né può ammettersi il soccorso istruttorio, per il quale – secondo  l’Autorità - devono sussistere due condizioni imprescindibili consistenti: a) nell’impossibilità di inserire nel modello predisposto dalla Stazione appaltante i costi in discussione perché mancati di qualunque riferimento agli stessi (condizione, questa, verificatasi nel caso in esame); b) assenza di qualsivoglia previsione in merito da parte della lex specialis (condizione, questa, invece, non verificatasi nel caso in esame). In conclusione, il fatto che la stazione appaltante avesse indicato nel bando “a pena di esclusone” non avrebbe dovuto far sorgere nei concorrenti il dubbio circa la necessità dell’indicazione di tali costi ai fini della regolarità dell’offerta, atteso peraltro che ai concorrenti è sempre consentito ricorrere allo strumento della richiesta di chiarimenti per superare dubbi e/o incertezze sull’interpretazione delle prescrizioni contenute nei documenti di gara.

È significativo, quindi, il richiamo della Autorità al principio dell’autoresponsabilità, in base al quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali e possibili errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione poiché alle imprese che partecipano alle gare di appalto viene richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media: una diligenza che non riguarda solo l’esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara.

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Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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