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Cosa succede se la Stazione Appaltante non procede alla sottoscrizione del contratto?

14/01/2021

Cons. Stato, V, 26/8/2020 n. 5240

La risposta si trova nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5240/2020, che ha riconosciuto al privato un legittimo interesse alla stipulazione del contratto in caso di inerzia della Stazione Appaltante.

Nel caso in esame la seconda classificata di una gara indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proponeva ricorso per ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione ed il TAR Napoli lo accoglieva, riconoscendo quindi il diritto della ricorrente a vedersi aggiudicata la procedura.

Ciononostante il Ministero, pur a fronte delle reiterate sollecitazioni alla sottoscrizione contrattuale, non convocava mai la società a detta firma.

Una volta spirato il termine di 60 giorni previsto dall’ 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 (vigente all’epoca della gara) per la stipula del contratto, l’aggiudicataria proponeva allora nuovo ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dalla S.A.

Il TAR Napoli rigettava tale ricorso, che veniva tempestivamente impugnato in appello.

La Stazione Appaltante cercava di “giustificare” la propria inerzia evidenziando come la sottoscrizione dipendesse da un parere “vincolante” del Ministero dell’Ambiente, mai reso, ma il Consiglio di Stato ugualmente accoglieva il gravame.

In prima battuta il giudice di 2° grado evidenzia come l’art. 33 D. Lgs. 50/2016 – sostitutivo dell’art. 11 co. 9 del D. Lgs. 163/2006 - disponga come, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto d’appalto o concessione debba necessariamente aver luogo entro il termine di 60 giorni, salvo diverso termine previsto.

Conseguentemente, ove la sottoscrizione non avvenga nel termine previsto, si configura la violazione dell’interesse legittimo del privato, tutelabile con l’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

In seconda battuta, benché in effetti il parere del Ministero dell’Ambiente risulti vincolante alla conclusione del procedimento, è comunque un mero atto endoprocedimentale, gravando quindi sul Ministero delle Infrastrutture l’onere di sollecitarne l’emissione.

In forza di tutto ciò quindi, il Ministero è stato condannato a concludere il procedimento nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza.

Una pronuncia estremamente interessante per capire come fronteggiare l’inerzia della Pubblica Amministrazione nella sottoscrizione dei contratti d’appalto.