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LA CORTE EUROPEA IN TEMA DI REQUISITI DI GARA: la vexata quaestio degli oneri di sicurezza aziendali

19/07/2016

Corte Giust. UE, 2/06/2016

Il caso prende le mosse da alcune società concorrenti che in una procedura di appalto di servizi di rilevanza europea non avevano pagato all'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici il contributo ex L. 266/2005 cui era subordinata l'ammissibilità delle offerte. Tale mancanza ne decretava l'esclusione. 

Il Tribunale di primo grado riteneva l'esclusione illegittima in quanto:

(I) i documenti di gara non prevedevano il pagamento del contributo,

(II) tale contributo riguardava le opere pubbliche, ma non gli appalti di servizi,

(III) l'applicabilità del contributo agli appalti di servizi si rinveniva da una interpretazione estensiva della norma con ciò non potendo pregiudicare gli offerenti incolpevoli che ritenevano il contributo non dovuto.

L'aggiudicataria proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e il collegio operava un rinvio pregiudiziale alla Corte Europea sollevando un questione: ovvero se una impresa che incolpevolmente non abbia percepito l'esistenza di un obbligo di provvedere al versamento di un importo per i fini della partecipazione alla procedura, in quanto l'esistenza di detto obbligo non sia chiaramente desumibile dal tenore letterale delle norme, possa essere esclusa dalla procedura e se tale esclusione osterebbe con i principi del diritto della Unione Europea.

I Giudici di Lussemburgo sembrerebbero avere risposto al quesito usando forse il buon senso significando che ove la condizione per la partecipazione alla procedura non sia espressamente prevista dai documenti di gara l'amministrazione potrebbe accordare all'offerente escluso un termine sufficiente per la regolarizzazione della omissione.

Tale pronuncia potrebbe, oltre che per il caso specifico, risultare di grande interesse – per analogia – per dirimere la problematica relativa agli obblighi di ostensione degli oneri di sicurezza aziendale nelle pubbliche gare. Annosa questione che parimenti è oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e per la quale si attende una definizione altrettanto esaustiva.

Con riferimento al diritto interno si citano le due Adunanze Plenarie 3 e 9 del 2015 che avrebbero legato l'obbligo di specifica indicazione dei costi di sicurezza aziendale alle ipotesi in cui sia possibile individuare uno specifico appalto da realizzare. Occorre capire se anche per tali tipologie la Corte di Giustizia possa intravedere un “possibile salvataggio” ad opera della amministrazione mediante concessione di termine per la regolarizzazione così dirimendo definitivamente la annosa questione. Staremo a vedere.