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Attivita di perdermostimolazione da parte di fisiokinesiterapista

25/02/2009

CORTE DI CASSAZIONE N. 41183 DEL 05.11.2008

L'attivita di " perdermostimolazione", consistente in iniezioni sottocutanee a livello degli occhi per migliorare il campo visivo e/o correggere la miopia, ove praticata da un soggetto privo della qualifica di infermiere professionale, configura il reato di esercizio abusivo della professione paramedica.

Cosi ha statuito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 41183 del 05.11.2008 relativamente al caso di un soggetto che, abilitato all'esercizio della fisiokinesiterapia e dell'agopuntura, aveva praticato a carico di pazienti delle punture di soluzione fisiologica per gli scopi sopra descritti.

Nell'analizzare la condotta del soggetto sottoposto a giudizio, la Suprema Corte ha rilevato come il reato ascrivibile allo stesso non fosse quello di esercizio abusivo della professione medica, bensi di infermiere professionale.

Cio in ragione del fatto che dette iniezioni non implicano un'attivita di diagnosi o di prescrizione di terapie, come tali riservate al medico, ma piuttosto, in quanto invasive e potenzialmente dannose per la salute del paziente, un'attivita di esclusiva competenza di un soggetto deputato a porre in essere anche operazione delicate ad ausilio del medico e, cioe, l'infermiere professionale.

Tutte attivita che, da una accurata analisi della Suprema Corte, non rientrano nel profilo professionale del fiosikinesiterapista e agopuntore.