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Le convenzioni regionali prevalgono sulle gare singole
TAR Piemonte, I, 23/1/2020, n. 61
L’A.s.l. di Novara ha indetto una gara per l’appalto di fornitura dei mezzi di contrasto, costituita dall’attività principale delle prestazioni diagnostiche e dalle attività secondarie del noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali.
L’affidataria della convenzione regionale per la fornitura di mezzi di contrasto non partecipava alla gara ma ne impugnava l’esito finale, sostenendo che non era legittimo - da parte di una singola P.A. - indire una gara quando risultava in essere una convenzione regionale relativa al medesimo oggetto.
Si difendeva l’amministrazione argomentando l’insindacabilità della scelta d’indire una gara per un appalto misto (servizi e forniture) e quindi “differente” dall’oggetto della convenzione regionale; inoltre la scelta di non ricorrere alla convenzione regionale era giustificata dal fatto che la P.A. "singola" contava di ottenere una miglior offerta economica e tecnica.
Il TAR Piemonte, investito della controversia, ritiene invece che non sussista alcuna normativa né giustificazione per cui l’obbligo d’adottare una convenzione regionale si avrebbe solo nelle ipotesi di assoluta “identità” dell’oggetto dell’appalto “singolo” con quello della convenzione stessa; se così fosse, infatti, il vincolo di approvvigionarsi esclusivamente per mezzo di dette convenzioni potrebbe facilmente eludersi mediante l’accorpamento di prestazioni eterogenee in un unico lotto di gara.
Per legge, inoltre, la gara esperita per la stipulazione di una convenzione regionale rappresenta lo strumento volto a realizzare significativi risparmi di spesa, ottenuti soprattutto dall’economie di scala conseguenti al maggior volume della prestazione, e quindi, del tutto a prescindere dalla circostanza che una singola amministrazione sanitaria possa ottenere condizioni più vantaggiose nel mercato di riferimento.
Nessuno rilievo può quindi essere attribuito alla convenienza economica o tecnica che potrebbe derivare dall’espletamento di una gara uti singuli, rispetto all’approvvigionamento effettuato in attuazione della convenzione regionale (vincolante).
Di conseguenza viene confermata la posizione giurisprudenziale secondo cui risulta del tutto illegittima una gara indetta da una ASL per la fornitura di prodotti ospedalieri per i quali esiste una convenzione regionale per la fornitura degli stessi prodotti e/o dei relativi servizi accessori.